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Decreto di citazione diretta a giudizio: non è necessario l’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova

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Cassazione Penale, Sez. II, 26 gennaio 2017 (ud. 23 dicembre 2016), n. 3864
Presidente Diotallevi, Relatore Pellegrino

Si segnala la pronuncia numero 3864 del 2017 in merito alla necessità che il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.) debba contenere l’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis c.p. e ss).

Sul punto ricordiamo ai Lettori che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 201/2016, ha statuito che il decreto penale di condanna deve, invece, necessariamente contenere tale avviso, venendosi a creare, in sua assenza, «un pregiudizio irreparabile per l’imputato che, nel fare opposizione al decreto penale di condanna, non essendo stato avvisato della facoltà di poter chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, abbia formulato tale richiesta solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e quindi tardivamente».

Questa conclusione – secondo la suprema Corte – «non appare esportabile al decreto di citazione diretta a giudizio, nel quale l’omissione dell’avviso non può determinare alcun pregiudizio irreparabile per la parte, non incorrendo la medesima in alcuna decadenza nella proposizione della richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali in esso stabiliti».

Redazione Giurisprudenza Penale

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