ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

La attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è applicabile alla cessione di sostanze stupefacenti

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Cassazione Penale, Sez. VI, 8 febbraio 2017 (ud. 24 novembre 2016), n. 5812
Presidente Rotundo, Relatore Mogini

Si segnala la pronuncia numero 5812 del 2017 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p. n. 4 seconda parte (l’avere, nei delitti determinati da motivi di lucro, agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità) al reato di cessione di sostanze stupefacenti.

Ponendosi in consapevole contrasto con il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (secondo cui tale attenuante non sarebbe applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti), la Corte ha affermato che la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell’evento dannoso o pericoloso.

Ne consegue che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale.

Il riconoscimento della attenuante in questione – conclude la Corte – è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309/1990, dovendosi escludere che la sua applicabilità comporti un’indebita duplicazione di benefici sanzionatori.

Redazione Giurisprudenza Penale

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