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Esterovestizione e irrilevanza penale: una recente applicazione dei principi della sentenza “Dolce & Gabbana”

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2 – ISSN 2499-846X

Tribunale-Macerata-1

GIP Macerata, decreto 25 novembre 2015

Con il decreto di archiviazione che qui si allega, il G.I.P. di Macerata ha integralmente accolto la richiesta di archiviazione (sempre allegata) presentata dall’Accusa, la quale era stata chiamata ad indagare su una vicenda di presunta “esterovestizione” finalizzata all’ottenimento di un risparmio di imposta da parte di una Società italiana.

Questi, nello specifico, i fatti: a valle di una verifica fiscale della Direzione Regionale delle Marche, la Pubblica Accusa contestava al management di una Società di Civitanova Marche il delitto – ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 – di omessa presentazione della dichiarazione I.R.E.S. per alcuni esercizi sino al 2009.

Gli accertatori erano infatti giunti alla conclusione che, sino al 2010, la Società di diritto portoghese fosse stata “esterovestita”, “vale a dire che pur avendo la sede di amministrazione effettiva in Italia presso la (omissis), era stata fissata la sede legale in Madeira (Portogallo), per sottrarsi agli adempimenti tributari italiani e beneficiare così del regime agevolato proprio della Regione di Madeira” (cfr. p. 1, richiesta di archiviazione).

Nello specifico, la Direzione Regionale aveva constatato che: a) la Società era regolata dalla normativa portoghese sino al giugno del 2010; b) l’intero capitale sociale era interamente detenuto da una Società di diritto italiano; c) l’attività consisteva esclusivamente nella gestione e nello sfruttamento dei marchi della Società italiana attraverso la concessione a soggetti terzi.

Accanto a tali aspetti, poi, era altresì emerso che le direttive gestionali e amministrative assunte in seno alla Società venivano manifestate “quasi esclusivamente attraverso mail ed in particolare attraverso l’indirizzo di posta elettronica “omissis” (cfr. p. 1, richiesta di archiviazione).

Sennonché, anche grazie agli elementi evidenziati dalla difesa di uno degli indagati, la Procura riteneva di chiedere l’archiviazione del procedimento.

Infatti, la perfetta sovrapponibilità della vicenda in esame rispetto ai principi sanciti nella sentenza della Suprema Corte in merito alla nota vicenda “Dolce & Gabbana” (cfr. Cass. 43809/2015), non avrebbe consentito all’Accusa di sostenere tali addebiti in sede di giudizio.

Tale conclusione ovviamente prende spunto dai principi sanciti dalla sentenza “Dolce & Gabbana”, in cui si evidenzia che “in sé, anche un “ufficio” può essere ritenuto sufficiente a integrare una stabile organizzazione ovvero essere utilmente valutato quale luogo di effettivo esercizio di un’attività di impresa valutando se del caso, se a tale “ufficio” corrisponda una costruzione di puro artificio volta a lucrare benefici fiscali” (cfr. p. 2, richiesta di archiviazione).

Ne consegue così che “(in caso di società con sede legale estera controllata) non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede di direzione effettiva, l’individuazione del luogo ove partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la sede della controllante italiana; in tal caso è necessario accertare che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ovvero una casella postale o schermo” (cfr. p. 2, richiesta di archiviazione).

Sennonché, calando tali principi nel caso concreto e, in particolare, rispetto agli elementi emersi in sede di indagini, la Procura non aveva alcun dubbio nel ritenere che l’esterovestizione fosse priva di rilevanza penale.

Infatti, numerosi erano gli indici a favore della concreta ed effettiva operatività della Società portoghese: parte del management qui indagato era (anche durante il procedimento in oggetto) residente in Portogallo, la stessa sede portoghese ospitava le assemblee, la Società aveva incaricato “diverse società italiane ed estere in materia di proprietà industriale” (cfr. p. 2, richiesta di archiviazione) e, soprattutto, gli avvisi di accertamento dal 2000 al 2009 erano stati “tutti annullati dalla Commissione Tributaria sull’assunto che “la sede di effettiva direzione della Società (omissis) era in Portogallo” (cfr. p. 2, richiesta di archiviazione).

Così, di fronte a tale scenario probatorio, la Procura non poteva fare altro che riconoscere che la Società portoghese non fosse affatto una mera casella postale o un semplice schermo e, conseguentemente, richiedeva l’archiviazione del presente procedimento.

Richiesta, come si è visto, poi confermata integralmente dal G.I.P. di Macerata.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Esterovestizione e irrilevanza penale:  una recente applicazione dei principi della sentenza “Dolce & Gabbana”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2