Le perquisizioni di polizia ed il controllo del giudice
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Lecce, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 9 febbraio 2017
Giudice Dott. Stefano Sernia
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Lecce, con articolata motivazione, delinea l’alveo di corretta applicazione dell’art. 41 TULPS.
Secondo il giudice salentino, tale disposizione non legittima le forze di polizia all’esecuzione di perquisizioni in forza di notizie di reato inutilizzabili, «come è nel caso in cui si faccia uso di una fonte anonima, o confidenziale, che non permetta al giudice alcuna verifica in ordine alla effettiva ricorrenza dei presupposti dell’esercizio dei poteri di perquisizione eccezionalmente assegnati alla p.g. dalla norma speciale, nonché in ordine alla stessa attendibilità della notizia di reato che condusse alla perquisizione».
In un’ottica sovranazionale, va osservato che le perquisizioni domiciliari rappresentano ex se ingerenza nella vita privata e nel domicilio, a cui fa espresso riferimento il GUP leccese, richiamando l’art.14 Cost., con la conseguenza che, per essere convenzionalmente legittime, dovranno palesarsi in linea con i parametri propri dell’art. 8, § 2, CEDU.
In breve, l’ingerenza statale nella vita privata dell’individuo è ammessa se (1) è prevista dalla legge, (2) ispirata alla salvaguardia della sicurezza nazionale, del benessere economico del paese, della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute o della morale, o della protezione dei diritti e delle libertà altrui ed, infine, (3) «nécessaire, dans une société démocratique». Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la definizione di «nécessité» implica che l’ingerenza statale corrisponda ad un bisogno sociale proporzionato all’obiettivo da perseguire.
Tali criteri sono appuntati, dunque, stando alla giurisprudenza sovranazionale, sulla «legalità e proporzionalità delle misure», pretendendo adeguate guarentigie contro gli abusi e, con particolare riguardo alla fase esecutiva, la Corte sovranazionale ha imposto la formulazione «in modo puntuale e motivat[o]» degli «ordini di perquisizione», censurando, siccome sproporzionati, mandati eccessivamente ampi e «carenti delle [basilari] indicazioni inerenti [i]l motivo della perquisizione, [i] luoghi da visitare e [gli] oggetti da sequestrare» (di recente, C. eur. dir. uomo, Gr. Camera, 1 giugno 2010, Gäfgen vs. Germania; C. eur. dir. uomo, Sez. IV, 18 luglio 2006, Keegan c. Regno Unito; C. eur. dir. uomo, Sez. I, 9 dicembre 2004, van Rossem vs. Belgique).
Se tali, dunque, sono i parametri convenzionali entro cui contenere la perquisizione domiciliare, appaiono evidenti i dubbi di legittimità che evocano le perquisizioni di polizia, previste dagli artt. 41 TULPS e 103 DPR 309/1990, aventi carattere pre-procedimentale e natura squisitamente preventivo-repressiva, così necessitando una lettura applicativa più rigorosa e coerente con il sistema di tutela garantito dalla Carta fondamentale, come indicato nell’ordinanza del GUP leccese.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stea, Le perquisizioni di polizia ed il controllo del giudice, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3