Sulla rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. III, 14 febbraio 2017 (ud. 28 aprile 2016), n. 6870
Presidente Fiale, Relatore Gentili
La massima
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis doc. pen., è rilevabile d’ufficio in qualunque fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità
Il commento
Con la sentenza in commento, la Terza Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, evidenzia che – in linea con i più recenti orientamenti delle Sezioni Unite ( SS.UU. n. 46653/2015) – qualora non sia stato possibile proporlo in grado di appello, in quanto introdotto da disposizione all’epoca non ancora entrata in vigore, il tema afferente all’applicabilità dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotto in sede di legittimità ed ivi può essere altresì rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 609, co. 2 , cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.
Difatti, la natura sostanziale della disposizione introdotta e la propria evidente connotazione di legge più favorevole non solo ne comportano l’estensione a tutte le fattispecie, sia pure verificatesi in epoca antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 131-bis cod. pen. ( salvo i limiti di cui all’art. 2, co. 4, cod. pen.), ma ne impongono – trattandosi di disposizione che incide direttamente sulla punibilità della condotta e, pertanto, su diritti in ipotesi indisponibili del soggetto quale quello inerente alla sua libertà personale – la valutazione ex offico da parte del giudicante, in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.
In tale direzione, tuttavia, occorre ribadire che se la questione non è stata esaminata in sede di primo grado e,dunque, non ha formato oggetto di gravame, la medesima non potrà essere sollevata ex novo sotto il profilo della omessa motivazione o, comunque, come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione ormai divenuta, per effetto della acquiescenza sul punto dell’appellante alla decisione del giudice di primo grado, irrevocabile anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 4, cod. pen..
In particolare, viene precisato che:
- deve ritenersi indice normativamente inequivocabile della possibile applicazione anche officiosa dell’art. 131-bis cod. pen., la disciplina contenuta nell’art. 411, co. 1-bis, cod. proc. pen., il quale prevede la possibilità della archiviazione della notizia di reato, laddove il pm abbia rilevato la particolare tenuità del fatto, non condizionando tale decisione alla circostanza che l’indagato abbia aderito alla relativa richiesta, ma semplicemente ove quest’ultimo non si sia opposto a tale ragione di archiviazione.
- la opposizione dell’indagato non è ostativa alla dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen, comportando la espressione di tale opposizione solamente l’aggravamento della procedura, non potendo il giudice disporla de plano e senza formalità, ma essendoci, invece, la necessità della convocazione delle parti in camera di consiglio, nelle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., siccome richiamate dall’art. 409, co. 2, del codice di rito, ben potendosi in quella sede provvedere nel senso della archiviazione invito reo.
A ciò si aggiunga che:
- l’obbligo di motivazione da parte del giudicante può ritenersi assolto non solo allorché, apertis verbis, abbia escluso la sussistenza della causa di non punibilità ma anche allorché siffatta esclusione sia desumibile, trattandosi di automatica conseguenza di legge, dal restante globale complesso della decisione assunta dal giudice.
- la natura di reato continuato omogeneo – qual era quello oggetto di imputazione nel caso di specie – si pone in contraddizione normativa con la clausola di non punibilità in argomento dal momento che, da un lato, il primo risulta essere costituito dalla reiterazione della medesima condotta penalmente illecita volta al perfezionamento di un unitario disegno criminoso; dall’altro, l’art. 131-bis cod. pen., richiede, fra le condizioni negative che devono ricorrere affinché l’offesa possa definirsi di particolare tenuità, quella della non abitualità della condotta così come definita dallo stesso secondo comma della disposizione.
Alla luce delle suindicate argomentazioni, e nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che non è riscontrabile alcun vizio nella motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui non ha espressamente valutato se il reato accertato a carico dell’imputato potesse essere considerato come rientrante, ai fini della non punibilità, fra le ipotesi di particolare tenuità, atteso che, trattandosi di illecito contestato come reato continuato, esso era ontologicamente esulante, senza bisogno di una specifica motivazione sul punto dalla fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Sulla rilevabilità d’ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3