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La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: soglie di punibilità, reati tributari e profili successori

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. III, 20 dicembre 2016 (ud. 1 giugno 2016), n. 53905
Presidente Amoroso, Relatore Socci

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), l’Autore commenta la pronuncia n. 53905 del 2016, con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: la fattispecie di cui all’art. 2, comma terzo, d. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2011, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011) ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui al comma primo dello stesso articolo (e non di fattispecie autonoma di reato), con la conseguenza che ai sensi dell’art. 131 bis comma 3 del cod. pen. l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto risulta applicabile per essere la pena edittale non superiore nel massimo ai 5 anni di reclusione (pena da sei mesi ad anni due di reclusione).

Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Avitto, La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: soglie di punibilità, reati tributari e profili successori, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3