ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Decreto di citazione a giudizio e avviso della facoltà di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova: sollevata questione di legittimità costituzionale

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Tribunale di Pistoia, Ordinanza del 4 novembre 2016
Giudice Jacqueline Monica Magi

Segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 552 comma 1 lett. f) c.p.p. (Decreto di citazione a giudizio) con riferimento agli articoli 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non contiene l’avviso all’imputato della facoltà di poter chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

Quanto all’art. 3 Cost., «la formulazione dell’art. 552 del codice di procedura penale attuale risulta in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione, che stabilisce il principio generale di uguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento, principio da cui discende, quale logico corollario, il divieto di trattare situazioni omogenee in modo differenziato e, parimenti, quello di trattare in modo identico situazioni differenti».

«Ebbene, nel caso di specie il legislatore, con l’art. 168‐bis c.p., ha riconosciuto la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi («reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a quella pecuniaria) e delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale»), con possibile esito positivo di estinzione del reato, esattamente come nel caso dell’oblazione. Il trattamento di situazioni omogenee allo stesso modo dovrebbe quindi prevedere che all’imputato sia dato avviso della possibilità di chiedere la messa alla prova esattamente allo stesso modo in cui gli è dato, dalla legge nell’attuale formulazione, avviso della possibilità di accedere all’oblazione. Ciò a maggior ragione ove l’accesso ad uno o l’altro degli istituti presenta lo stesso termine di decadenza e richiede una serie di attività extra‐processuali effettuate personalmente dall’imputato o a mezzo di Procuratore speciale. L’imputato personalmente deve quindi essere informato di tutte le possibilità che la legge gli mette a disposizione prima dell’inizio del dibattimento ed indipendentemente dalle informazioni che può ricevere dal difensore, proprio per la particolare specificità di queste scelte, da compiersi personalmente».

Quanto all’art. 24 Cost., il giudice osserva che «il diritto di difesa impone la conoscenza, da parte dell’imputato, delle sanzioni in cui può incorrere e di tutti i mezzi processuali di cui può disporre, conoscenza adesso impossibile, mancando appunto l’avviso su uno degli istituti che permettono l’estinzione del reato. Il nuovo istituto della messa alla prova, pur presentando una connotazione afflittiva, costituisce un percorso di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale, che, consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta altresì un importante strumento deflattivo del contenzioso».

Redazione Giurisprudenza Penale

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