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Deve essere ancora notificato l’avviso di deposito all’imputato mai comparso giudicato con il rito abbreviato? Brevi considerazioni a margine di un’altalenante prassi applicativa.

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3 – ISSN 2499-846X

Come noto, le sentenze emesse in seguito a rito abbreviato devono essere notificate all’imputato assente, con ciò intendendosi l’imputato non già non comparso “solo” alla lettura del dispositivo, ma all’imputato assente per tutto il corso del giudizio (ossia, sotto questo profilo, quella che era, sotto il previgente regime la cd. contumacia).

La notifica della sentenza “all’imputato non comparso” (cfr. art. 442 co. 3 c.p.p.) può avvenire anche ai sensi dell’art. 161 co. 4 c.p.p., e pertanto, se il Giudice si è riservato un termine superiore a 15 gg. per la motivazione, il termine per impugnare è, ai sensi dell’art. 585 co. 1 lett. c) c.p.p. di 45 giorni, a decorrere appunto dalla notifica dell’avviso di deposito (simile, per contenuto al vecchio estratto contumaciale), sia per il difensore sia per l’imputato, come prescrive l’art. 585 co. 3 c.p.p.

Si è ritenuto, non senza una qualche eccessiva suggestione, che il difensore: a) rappresentando l’imputato anche alla lettura del dispositivo (alla pubblicazione della sentenza) consumi così il diritto alla notifica del deposito della sentenza; b) la nuova disciplina del processo in absentia avrebbe tacitamente abrogato la norma che impone la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, atteso che sarebbe irragionevole pensare che ove si sia celebrato un giudizio ordinario solo perché l’imputato ha eletto domicilio, o ha un difensore di fiducia non gli deve essere notificata la sentenza, mentre quando, il difensore è anche procuratore speciale tale onere graverebbe ancora sulle cancellerie. Argomenti suggestivi, per sostenere l’inutilità o la non doverosità della notifica della sentenza, ma, si ritiene, normativamente scorretti. Non si dimentichi che dietro un’impugnazione tempestivamente presentata si cela – in automatico ed a prescindere dalla fondatezza dell’impugnazione – la libertà dell’individuo, quantomeno in ragione dell’effetto sospensivo delle impugnazioni stesse sul provvedimento impugnato.

Occorre pertanto domandarsi se, pur in vigenza delle nuove disposizioni del processo in assenza, l’art. 442 co. 3 c.p.p. debba ancora ritenersi operativo, come per altro per prassi diffusa, ancorché altalenante (dipendendo più fa scelte amministrative di cancelleria che non da decisioni giudiziali) risulta essere applicato nella maggior parte delle cancellerie.

Il principio di diritto che pure viene prospettato, secondo il quale non sarebbe necessaria la notifica della sentenza, pur per estratto, all’imputato non comparso giudicato in rito abbreviato (e quindi, come nel caso di specie, l’eventuale notificazione della sentenza sarebbe tanquam non esset, dovendosi comunque fare riferimento solo ai termini per impugnare decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, a mezzo semplice lettura del dispositivo in udienza),  non pare reggere sotto diversi profili, tantopiù che la Suprema Corte, ne ha di recente confermata la sua puntuale applicabilità (C. Cass., Sez. III, 27 marzo 2015, n. 29286, principio affermato per incidens anche da C. Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 33540).

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Valer, Deve essere ancora notificato l’avviso di deposito all’imputato mai comparso giudicato con il rito abbreviato? Brevi considerazioni a margine di un’altalenante prassi applicativa, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3