Riforma del processo penale (DDL N. 2067): le riflessioni del Prof. Pulitanò e del Prof. Spangher
Con 156 voti favorevoli, 121 contrari e un’astensione, il 15 marzo 2017 il Senato ha approvato il DDL n. 2067 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”. Il testo, che si compone di 40 articoli suddivisi in cinque titoli, torna ora alla Camera dei Deputati.
Il Titolo I reca modifiche al codice penale; al suo interno, il Capo I detta norme in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e aumenta i limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina; il Capo II modifica la disciplina della prescrizione; il Capo III reca una delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale: il Capo I prevede modifiche in materia di incapacità dell’imputato di partecipare al processo e fissa un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; il Capo II prevede modifiche in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito; il Capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni. Il Titolo III reca modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero. Il Titolo IV conferisce una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario e, in materia di intercettazioni, fissa principi e criteri per garantire la riservatezza delle comunicazioni e per ridefinire le spese per intercettazioni. Il Titolo V reca disposizioni finali.
Profondamente critico il giudizio dell’Unione delle Camere Penali Italiane che, in segno di contrarietà alla riforma, ha deliberato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale dal 20 al 24 marzo. Il testo approvato dal Senato – si legge nella delibera dei Penalisti Italiani – «sebbene intitolato (almeno inizialmente) al “rafforzamento delle garanzie” e alla tutela della “ragionevole durata dei processi”, opera su temi fondamentali in senso opposto allargando a dismisura l’applicazione del “processo a distanza”, mortificando la dignità dell’imputato e violando fondamentali principi convenzionali e costituzionali».
A prendere posizione sul testo della riforma è stata anche l’Associazione Nazionale Magistrati, secondo cui «far passare enfaticamente come risolutiva dei problemi della giustizia penale una riforma non organica che rallenta i processi si tradurrà ancora una volta in un danno per i cittadini: molte delle norme approvate, non solo non contribuiranno all’accelerazione dei processi, ma sono paradossalmente destinate a creare una stasi negli uffici giudiziari, rallentando il lavoro delle Procure, fino a bloccarlo completamente e a portarlo al collasso, con evidenti conseguenze negative sull’efficienza dell’intero sistema».
Trattandosi di intervento legislativo che, qualora venisse definitivamente approvato, andrebbe ad incidere sia su aspetti sostanziali che processuali dell’ordinamento, abbiamo voluto chiedere a due illustri giuristi di esprimere le loro opinioni sul testo: si tratta di Domenico Pulitanò (Professore Emerito di Diritto Penale presso l’Università di Milano Bicocca) e Giorgio Spangher (Professore Emerito di Diritto Processuale Penale presso l’Università La Sapienza di Roma), i quali hanno analizzato rispettivamente i profili sostanziali e processuali della riforma. Ad entrambi vanno i nostri ringraziamenti per aver condiviso con noi le loro riflessioni.