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La Corte di Cassazione sul concetto di ‘gravità’ delle frodi IVA introdotto dalla sentenza Taricco

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Cassazione Penale, Sez. III, 14 marzo 2017 (ud. 15 dicembre 2016), n. 12160
Presidente Ramacci, Relatore Andreazza, P.G. Baldi

A poche settimane dal rinvio pregiudiziale alla CGUE operato dalla Consulta in merito alla corretta interpretazione dell’art. 325 TFUE e del testo della stessa sentenza Taricco, la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai requisiti necessari per la disapplicazione delle norme in tema di prescrizione, come indicati dalla Corte di Lussemburgo.

In particolare, è ormai cosa nota, i Giudici europei espressero un giudizio negativo sulla normativa italiana in tema di prescrizione (artt. 157-161 c.p.), giungendo sino ad affermare che il giudice nazionale, dovendo dare piena efficacia all’articolo 325 TFUE, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che abbiano l’effetto di impedire allo Stato membro interessato il rispetto degli obblighi impostigli dalla norma europea (vedi para §58, Sentenza Taricco). Nello specifico, la disapplicazione si esige qualora la norma interna impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Nell’allegata sentenza la Suprema Corte si sofferma in particolare sui concetti di ‘frode’, ‘grave’ e ‘numero considerevole’, dando seguito alla propria giurisprudenza interna e facendone, per così dire, una sintesi.

I – Nozione di frode

La Corte chiarisce che nel concetto di “frode grave, suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea, devono ritenersi incluse, nella prospettiva dell’ordinamento penale italiano, non soltanto le fattispecie che contengono il requisito della fraudolenza nella descrizione della norma penale – come nel caso degli artt. 2, 3 e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 -, ma anche le altre fattispecie che, pur non richiamando espressamente tale connotato della condotta, siano comunque dirette all’evasione dell’IVA.

Tre le ragioni a conforto. Anzitutto, scegliendo la via opposta, si otterrebbe una irragionevole disparità di trattamento in relazione a condotte comunque poste in essere al medesimo fine illecito.

In secondo luogo, lo stesso art. 325 TFUE sancisce che “L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (…). Ora, se l’art. 325 TFUE rappresenta la base legale dell’obbligo di disapplicazione sancito dalla Corte di Giustizia, ne deriva che esso non può che avere ad oggetto non solo la frode, strettamente intesa, ma anche le altre attività illegali ad essa equiparate.

Infine, la Corte richiama l’art. 1 della Convenzione PIF, che definisce la “frode” come  “qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa (…) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale [dell’Unione] o dei bilanci gestiti [dall’Unione] o per conto di ess[a]”. Norma, quest’ultima, espressamente richiamata dalla stessa sentenza Taricco a proposito dell’irrilevanza del fatto che l’IVA non venga riscossa direttamente per conto dell’Unione (vedi §41, Sentenza Taricco).

II – Nozione di gravità

Per ciò che riguarda invece la definizione di frode “grave”, la Corte menziona l’art. 2 §1 della Convenzione PIF, secondo cui “dev’essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a € 50.000”.

Chiarisce tuttavia il Supremo Collegio che il superamento dell’importo di euro 50.000 non può essere ritenuto di per sé solo idoneo, in mancanza di una precisa determinazione in tal senso da parte del giudice comunitario, a connotare la gravità della frode. Al contrario, corre l’obbligo di fare uso di un parametro più attendibile, di natura oggettiva, per la determinazione della gravità della frode nell’ordinamento italiano, che la Corte individua nel complesso dei criteri per la determinazione della gravità del reato contenuti nel primo comma dell’art. 133 cod. pen.. In buona sostanza, occorre fare riferimento non solo alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, più in generale, alle modalità dell’azione, nonché all’elemento soggettivo.

Ne consegue che, in tema di reati fiscali, appaiono necessari, per connotarne la gravità, ulteriori elementi, quali in particolare l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l’interposizione di una pluralità di soggetti, l’esistenza di un contesto associativo criminale.

Da ultimo, la Cassazione precisa che in presenza di fattispecie contrassegnate da soglie di punibilità rapportate all’entità dell’imposta evasa, la individuazione della gravità della frode non potrà non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, nelle evasioni di importo inferiore. Né il fatto che la gravità debba essere rapportata, nell’impostazione della Corte di giustizia, alla lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea potrebbe consentire di prescindere dalla valutazione di offensività in tal senso effettuata dal legislatore interno in sede penale, in conformità necessaria con il principio di legalità.

III – Nozione di “numero considerevole

Per ciò che infine riguarda requisito del numero considerevole di casi di frode, la Corte precisa che esso deve essere valutato non in astratto, ovvero con riferimento all’integralità dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie italiane (giacché lo stesso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, necessariamente circoscritti ai fatti di causa), bensì, in concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravità. Sicché, nell’applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice dovrà considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.

Redazione Giurisprudenza Penale

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