ARTICOLIDIRITTO PENALETesi di laurea

Direttive anticipate e rifiuto di cure: diritto vigente e prospettive di regolamentazione (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Cristiano Cupelli

Prof. correlatore: Angelo Carmona

Ateneo: Università Luiss di Roma

Anno accademico: 2015-2016

Negli ultimi secoli l’uomo si è dedicato, con costanza e dedizione sempre maggiore, a perseguire in ogni campo il progresso scientifico e tecnologico. In una società che cogliendo i frutti di questa spasmodica ricerca consente oggi di prolungare la vita ben oltre il suo naturale corso (mediante tecniche di rianimazione moderne, strumenti di nutrizione e idratazione artificiali e in genere ogni mezzo di cui la medicina dispone, e disporrà in futuro, in virtù del progresso scientifico), si impongono al giurista riflessioni sul delicatissimo tema del “fine vita”. Il progresso scientifico in medicina non sempre si è dimostrato, infatti, al servizio del malato, ponendosi sovente in netto contrasto con quelle che erano le volontà (più o meno manifeste) di coloro che venivano a subire un determinato trattamento sanitario.

Il presente elaborato si è proposto, analizzando le delicate questioni che si pongono in merito alla tematica delle scelte mediche effettuate dall’individuo nella fase finale della propria esistenza, di rispondere a due principali interrogativi: a) se esista nel nostro ordinamento un vero e proprio “diritto di autodeterminazione” in materia di salute; b) se un testo del tenore del d.d.l “Calabrò” (che, fino ad oggi, è parsa la legge più vicina ad acquisire pieno valore giuridico in materia di “scelte di fine vita”), possa essere effettivamente considerato un efficace strumento di tutela delle volontà e dell’autodeterminazione dell’individuo.

A tal fine si è, dapprima, deciso di fornire alcuni cenni definitori in una materia, qual è quella del biodiritto, in cui non si può prescindere dalla conoscenza di nozioni giuridiche che quasi sempre risultano connotate da caratteri medici. Si è analizzata, per tale ragione, la definizione giuridica di morte e le diverse accezioni che hanno connotato il termine eutanasia nel corso dei secoli, sottolineando in particolare il passaggio dalla concezione eugenica a quella pietosa e le diverse distinzioni che, all’interno della stessa, ha operato negli anni la dottrina.

Ci si è poi soffermati sulla situazione italiana, sospesa tra l’affermazione dei principi di libertà e autodeterminazione, come sanciti dalla Costituzione, e l’affermazione di valori morali ed etici che hanno portato il legislatore a cristallizzare nel codice penale il principio di indisponibilità del “bene vita”. Infatti, l’interpretazione prevalente dell’art. 32 Cost. (o per meglio dire del combinato disposto degli artt. 2, 13 e 32 Cost.) riconosce la massima ampiezza possibile al principio di autodeterminazione terapeutica, che si estende fino alla libertà del paziente di lasciarsi morire attuata attraverso il consapevole rifiuto di farsi curare. Tuttavia, nonostante la chiarezza quasi lapalissiana della nostra Carta costituzionale, il legislatore sembra voler continuare a porre un freno all’effettiva capacità dei privati di autodeterminarsi. Tale antinomia si è manifestata soprattutto nelle soluzioni adottate dalla giurisprudenza nei casi Welby ed Englaro.

Una breve analisi di natura comparatistica, delle soluzioni adottate dagli altri Paesi, europei ed extraeuropei, in materia di eutanasia e direttive anticipate di trattamento, ha preceduto l’analisi di due importanti disegni di legge: il c.d. “Progetto Calabrò e il d.d.l. “Gelli/Bianco”. Con riferimento a quest’ultimo, si è cercato di fornire una ricognizione completa e approfondita dei contenuti del testo, per meglio evidenziarne punti di interesse e criticità: con particolare attenzione alle disposizioni contenute nell’articolo 6, che contiene le disposizioni di maggior interesse per il penalista, e nell’articolo 7, che rappresenta una vera e propria rivoluzione in ambito di responsabilità civile medica. Si è poi affrontato il tanto critico e criticato d.d.l. “Calabrò”, mettendone in luce i (pochi) pregi e i (molti) difetti in un’analisi condotta articolo per articolo, con particolare attenzione a contenuti, forme e durata delle direttive anticipate di trattamento.

Il d.d.l. “Calabrò” presenta infatti così tante criticità che da più parti, in dottrina, è stata espressa la speranza che venisse insabbiato in virtù del principio per cui è “meglio nessuna legge che una cattiva legge”. Dinanzi a un testo siffatto risulta assai difficile, invero, credere che il desiderio che ha animato il legislatore fosse quello di garantire il diritto di autodeterminazione dei pazienti e non, piuttosto, quello di negare l’esercizio del diritto ai soggetti incapaci. Sono in molti, perciò, ad essersi chiesti se non sia, a questo punto, meglio affidarsi ad una giurisprudenza illuminata che tenga conto del dettato costituzionale piuttosto che a soluzioni legislative con lo stesso in contrasto. Il suddetto orientamento risulta tanto condivisibile quanto, al tempo stesso, foriero di difficoltà nella soddisfazione pratica del diritto, ancorché riconosciuto in via giurisprudenziale. Invero, in presenza di un siffatto vuoto legislativo ogni caso dovrebbe trovare una risoluzione in via giurisdizionale, così come è avvenuto per il caso Englaro.

Non si può, tuttavia, fare a meno di notare che ci sono voluti svariati anni e la saggezza dei singoli giudici costituenti quel determinato collegio della Suprema Corte per dare attuazione alla volontà espressa dall’interessata e che è stato anche merito della strenue tenacia con cui il padre si è battuto per il rispetto della dignità e dei diritti della figlia se si è giunti ad una simile soluzione. Non si può, però, chiedere ad ogni cittadino un tale impegno per vedere riconosciuti i propri diritti. Si ritiene, pertanto, che una regolazione sia essenziale al fine di dettare modalità tali da consentire e anzi agevolare l’esercizio del fondamentale diritto all’autodeterminazione, così come che in un rapporto medico-paziente, nel quale il malato non sia in condizioni tali da poter formulare e comunicare le sue scelte, potrebbero rendersi utili formalità che garantiscano la conoscibilità e la certezza della volontà, che altro non sono che i presupposti della cogenza delle disposizioni anticipate. Dovrà certamente trattarsi di norme di legge che, quantomeno, agevolino e garantiscano l’esercizio di un diritto che, come si è evidenziato, è formalmente e inderogabilmente riconosciuto dalla nostra stessa Carta costituzionale, e non di disposizioni tese a limitarlo.

Questa norma non dovrà e non potrà pertanto essere del tenore del cosiddetto d.d.l. “Calabrò”, il quale, come sostenuto da più parti in dottrina, “si occupa di qualcosa che nessuno al mondo intenderebbe come testamento biologico, perché nessuno al mondo pensa che le disposizioni di un testamento biologico possano non essere vincolanti per i sanitari e nessuno al mondo pensa che, in presenza di un testamento biologico, spetti ai sanitari, nel caso di conflitto, di avere l’ultima parola”.

Un testo siffatto “potrebbe al più, e forse in modo più appropriato, essere definito come una sorta di linee guida, mal redatte e inaccettabili, sui trattamenti di fine vita, in spregio del diritto di autodeterminazione” perché “solo in questo Paese v’è qualcuno che osa affermare che l’idratazione e la nutrizione artificiali non siano trattamenti sanitari e che quindi non possano essere accettate o rifiutate al pari di ogni atto medico, e perché solo in questo Paese v’è chi si azzarda a utilizzare lo strumento legislativo per definire per decreto se un certo trattamento è un atto medico oppure no” (POCAR). Se la legge Balduzzi, e ancor di più il recentissimo d.d.l. “Gelli”, hanno registrato la volontà del legislatore di cercare (pur con tutte le criticità del caso) di porre un argine a situazioni problematiche come quella della c.d. medicina difensiva, non si comprende per quale ragione lo stesso legislatore stenti ancora a intervenire seriamente sul tema delle direttive anticipate di trattamento e dell’eutanasia, quantomeno con provvedimenti che non sviliscano del tutto il diritto del cittadino di autodeterminarsi e che non privino il consenso del suo ruolo di presupposto indefettibile della legittimità del trattamento medico.

La soluzione certamente più idonea, nonché conforme al dettato dalla nostra Carta costituzionale, sarebbe pertanto quella di dotarsi di una legge che facendo propri i principi stabiliti dalla CEDU, i principi stabiliti dalla Convenzione di Oviedo e, soprattutto, i principi contenuti all’interno della nostra Costituzione, riconosca con disposizioni non dissimili da quelle adottate in Belgio (uno tra gli ordinamenti più aperti alle istanze di autodeterminazione del singolo) il diritto di ogni individuo di decidere della propria vita anche nella fase finale della propria esistenza.

Negli ultimi mesi il legislatore sembra essersi mosso in questo senso, come si evince dal numero e dal tenore delle proposte di legge, in tema di biodiritto, attualmente all’esame del Parlamento, e la speranza è che si prosegua in questa direzione. In definitiva, una regolamentazione in materia di direttive anticipate risulta ad oggi non soltanto auspicabile ma imprescindibile e doverosa.