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Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati: pubblicato in G. U. il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4 – ISSN 2499-846X

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Si tratta di un intervento – come già anticipato su Questa Rivista – che mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Vengono inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto”intraneo”, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraneo”. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell’ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Significativo, infine, il fatto che nel nuovo testo dell’art. 2635 c.c. scompaia il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Quattro le novità di rilievo.

1. La prima attiene all’articolo 2635 del codice civile (Corruzione tra privati) al quale vengono apportate le seguente modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e’ commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da’ denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e’ punito con le pene ivi previste.»;
c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

2. La seconda novità consiste nell’introduzione dell’art. 2635-bis del codice civile, che punirà l’istigazione alla corruzione tra privati. Il testo della nuova disposizione sarà il seguente:
«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. 
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.».

3. Si introduce, inoltre, l’art. 2635-ter del codice civile che andrà a disciplinare le pene accessorie, stabilendo che «La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.».

4. Infine, si interviene sul testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) andando a modificare la lettera s-bis) dell’art. 25-ter comma 1 (contenente l’elenco dei reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.».

Il provvedimento entrerà in vigore il 14 aprile 2017.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati: pubblicato in G. U. il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4