Termine per la redazione della sentenza e sospensione nel periodo feriale: una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. IV, 21 marzo 2017 (ud. 14 marzo 2017), n. 13843
Presidente Bianchi, Relatore Serrao
Segnaliamo l’ordinanza della IV sezione penale con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto circa l’applicabilità del periodo di sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p.
Sebbene la giurisprudenza sia stata costante nel ritenere che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applichi anche ai termini previsti dall’art. 544 c.p.p., tuttavia – si legge nell’ordinanza – appare necessaria una «una rimeditazione della questione da parte delle Sezioni Unite» a causa del «mutato contesto normativo di cui alla legge 28 aprile 2014, n.67» (che ha ridotto il termine a 30 giorni).
Pertanto, sia per la speciale importanza della questione (rilevante ai sensi dell’art. 610 c.p.p.) sia per evitare potenziali contrasti giurisprudenziali, è stato posto alle Sezioni Unite il seguente quesito: «Se, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n.67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art.585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’arti legge 7 ottobre 1969, n.742».