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Proseguono le ricadute sulla giurisprudenza interna della sentenza De Tommaso della Corte EDU

Si registrano i primi assestamenti della giurisprudenza interna alla sentenza De Tommaso c. Italia della Corte EDU, depositata il 23 febbraio 2017, con la quale è stata ritenuta lesiva della libertà di circolazione tutelata dall’art. 2 prot. 4 CEDU la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

1. Si è già detto della decisione con cui la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni la seguente questione di diritto in tema di Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all’art. 75 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: «Se il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia».

2. Più o meno contestualmente si è pronunciata la Corte di Appello di Napoli che, con ordinanza del 14 marzo 2017, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 legge n. 1423 del 27.12.1956, dell’art. 19 legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1 e 4 c. 1 lett. c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 per violazione dell’art. 117 c. 1 Cost. in relazione alla violazione dell’art. 2 prot. 4 CEDU nonché in relazione alla violazione dell’art. 1 del primo prot. add. CEDU e art. 42 Cost.

Con la sentenza De Tommaso – si legge nell’ordinanza – «la Corte EDU ha espressamente affermato che le previsioni degli artt. 1, 3 e 5 legge n. 1423 del 1956 si pongono in contrasto con l’art. 2 del protocollo 4 C EDU in quanto difettano di precisione e prevedibilità sia nell’indicazione delle categorie dei soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personale, sia nella descrizione del contenuto precettivo delle misure di prevenzione e connesse prescrizioni conseguenti all’imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».

Le decisioni della Corte EDU che interpretano la Convenzione assegnando specifico contenuto precettivo alle norme della stessa – prosegue la Corte di Appello di Napoli – «particolarmente quando assunte dalla Grande Camera e come tali espressive di orientamento uniforme e definitivo della Corte, pur non potendo essere direttamente applicate dal giudice interno, si pongono come parametro costituzionale interposto, assumendo la norma convenzionale, così come interpretata, rango costituzionale, con il conseguente obbligo del giudice comune interno, quando non sia possibile rinvenire una interpretazione della norma interna conforme alla norma convenzionale, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione al contrasto con la norma convenzionale».

3. E’ intervenuto poi il Tribunale di Milano che, con un decreto della Sezione Misure di Prevenzione, ha preso posizione sugli effetti che dalla sentenza De Tommaso discendono nei confronti del giudice interno giungendo a conclusioni difformi rispetto a quelle della Corte di Appello di Napoli.

Secondo i giudici del Tribunale di Milano, infatti, la sentenza De Tommaso «pur provenendo dalla Grande Camera, nel merito specifico della così ritenuta inadeguatezza della legge per carenza di previsioni sufficientemente dettagliate sul tipo di condotta da considerare espressiva di pericolosità sociale non integra, allo stato, un precedente consolidato nei termini descritti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49/2015». Sentenza – quella appena citata – con la quale la Consulta ha affermato che «solo nel caso in cui si trovi in presenza di un “diritto consolidato” generato dalla giurisprudenza europea o di una “sentenza pilota”, il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna».

Il Tribunale ha escluso che vi sia l’obbligo del giudice interno di porre a fondamento del proprio processo interpretativo la sentenza De Tommaso della Corte EDU per una pluralità di ragioni:

  • la novità della questione, mai specificamente affrontata in precedenza dalla Corte EDU (par. 114 e 115 della sentenza);
  • il flusso della giurisprudenza convenzionale, prima costante nel ritenere il sistema delle misure di prevenzione conforme alla Convenzione EDU (cfr., ex plurimis, le sentenze 22 aprile 1994, Raimondo; 4 settembre 2001, Riela; 5.7.2001, Arcuri; 5.1.2010, Bongiorno; 6.7.2011, Pozzi; 17.5.2011, Capitani e Campanella) e nell’individuare le ragioni di eventuali violazioni nell’applicazione concreta delle norme che disciplinano le misure di prevenzione personali e non nella loro formulazione;
  • l’interpretazione stabilmente offerta dai giudici nazionali chiamati ad applicare la Convenzione, in primo luogo la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, mai rappresentativa di un contrasto in questi termini tra le norme vigenti ed i diritti dell’uomo ed affermativa, per contro, della legittimità costituzionale e convenzionale delle norme che governano la conduzione del giudizio di pericolosità (cfr., per tutte, la ricostruzione dello stato dell’arte della giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, svolta in Cass., sez. II, 4 giugno 2015 n. 26235, Rv n. 264386);
  • il numero e la solidità delle opinioni dissenzienti espresse su questo punto della sentenza De Tommaso da cinque giudici, incluso il presidente della Corte;
  • l’ostacolo che tale ultima circostanza pone alla possibilità di attribuire alla decisione la funzione di una sentenza destinata a sciogliere definitivamente una questione di principio;
  • la possibilità, viceversa, che la Corte EDU, in quanto chiamata a giudicare un caso specifico di applicazione della ormai abrogata legge n. 1423/1956, per di più condizionato dall’imposizione della sorveglianza speciale in base all’attribuzione al sottoposto di tendenze criminali piuttosto che di condotte specifiche, non sia stata posta in condizione di apprezzare appieno i tratti peculiari delle norme vigenti, posto che l’art. 1 del d. l.vo n. 159/2011 ha sì ripreso gli elementi costitutivi della pericolosità personale cd. “generica” contemplati dalla norma abrogata, di cui è stata ritenuta l’inadeguatezza, proiettandoli però in una cornice sistematica diversa che contribuisce a precisare la fattispecie, aprendo nuovi spazi interpretativi sia ai giudici nazionali che a quello convenzionale.

Ciò posto – prosegue il provvedimento – «il Tribunale non ha quindi l’obbligo di porre a fondamento del proprio processo interpretativo un’affermazione che non appare espressiva di un orientamento ormai definitivo; e di cui può essere ritenuta dubbia, altresì, la riferibilità alla base legale attuale della sorveglianza speciale di p. s., ormai salda nel fondare il giudizio di pericolosità sulla valutazione oggettiva di fatti certi, in modo da escludere la valenza di valutazioni meramente soggettive dell’autorità proponente non conoscibili dai diretti interessati (cfr., sul punto, la valutazione della natura già consolidata di questo orientamento formulata in Cass., SS. UU., 25 marzo 2010 n. 13426, Cagnazzo) da ritenere, di conseguenza, in condizione di potere prevedere ragionevolmente le conseguenze delle proprie condotte».

Tanto premesso – si legge nel decreto – «il Tribunale esclude, nel caso di specie, la ricorrenza di lesioni di diritti convenzionali e, in particolare, della libertà di circolazione tutelata dall’art. 2 Prot. 4 CEDU sotto il profilo della prevedibilità delle restrizioni dei diritti convenzionali determinate dall’applicazione della sorveglianza speciale, ritenuta invece nel caso giudicato dalla sentenza De Tommaso. Vanno conseguentemente esclusi, nella specie, profili rilevanti e non manifestamente infondati di una antinomia tra le norme del d. l.vo n. 159/2011 applicate e la Costituzione, da superare facendo ricorso all’incidente di legittimità costituzionale».

Il Tribunale ha preso anche posizione in merito al contenuto obbligatorio delle prescrizioni della sorveglianza speciale contemplato dall’art. 8 c. 4 del d. l.vo n. 159/2011, il cui contenuto «è stata ritenuto talmente indeterminato da risolversi in una sorta di richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano (par. 119 – 122 della sentenza); mentre quella di non partecipare a pubbliche riunioni è stata considerata impositiva della restrizione di una libertà fondamentale priva di limiti spaziali e temporali, interamente affidati alla discrezionalità del giudice (par. 123)». «Fermo restando che – si legge nel provvedimento – anche in merito a questi profili la decisione della Corte EDU non esprime un diritto consolidato, occorre osservare che l’infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale rivolti al precetto di vivere onestamente e rispettare le leggi è stata affermata, recentemente, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 282/2010: in una cornice ermeneutica, per di più, maggiormente sensibile alla tutela dei diritti fondamentali di quella diretta a garantire la libertà di circolazione assunta dalla Corte EDU, data l’attinenza della decisione alla legittimità di una misura privativa della libertà personale, quale è la reclusione che sanziona il delitto previsto dall’art. 75 d. l.vo n. 159/2011, la cui consumazione discende (anche) dalla violazione di queste prescrizioni».

Redazione Giurisprudenza Penale

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