Condanna alla provvisionale: per l’esecuzione è sufficiente il dispositivo della sentenza
Cassazione Civile, Sez. III, 9 marzo 2017 (ud. 19 dicembre 2016), n. 6022
Presidente Vivaldi, Relatore D’Arrigo
Si segnala la pronuncia numero 6022 della terza sezione civile della Cassazione con cui si è affrontata la questione se, in materia di condanna alla provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 c.p.p., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo delle motivazioni.
L’art. 544 c.p.p. prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni). L’art. 545 c.p.p., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.
Appare dunque chiaro – si legge in sentenza – «l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria».
Quanto alle statuizioni civili, l’art. 539 c.p.p. prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L’art. 540 c.p.p. aggiunge che la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
Emerge con chiarezza – scrive la Cassazione – che «la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi. Dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione».
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, né tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione».