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Iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Firenze, Ordinanza, 18 novembre 2016
Giudice Dott. Alessandro Moneti

Segnaliamo l’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il casellario giudiziale (Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313) per ciò che riguarda la mancata previsione che non vengano riportate nel certificato generale e nel certificato penale richiesti dall’interessato le ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p.

Il giudice prende le mosse ricordando che l’art. 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha disposto l’aggiunta all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che indica i provvedimenti da iscrivere al casellario giudiziale, dopo la lettera «i», della lettera «i-bis» avente il seguente contenuto: «l’ordinanza che ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova», con la conseguenza che tale ordinanza rientra tra i provvedimenti iscritti per estratto nel casellario giudiziale.

Se, da un lato, l’iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza di cui all’art. 464-quater c.p.p. ha un evidente motivo di essere, atteso che la medesima persona non potrà accedere una seconda volta alla messa alla prova ed atteso che nel casellario giudiziale risultano iscritti tutti i provvedimenti giudiziari indicativi di condotte anche solo potenzialmente rilevanti penalmente (si veda il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell’art. 420- quater c.p.p.) o di condotte mai definitivamente accertate con un processo o comunque rimaste prive di sanzione (decreti di archiviazione o provvedimenti affermativi della non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p.), dall’altro, il nuovo testo dell’art. 3 si riverbera sul titolo «VII» della medesima legge, che disciplina i servizi certificativi del casellario giudiziale, perché l’ordinanza di cui all’art. 464- quater c.p.p. sarà inserita nella certificazione, anche in quella richiesta dall’interessato ed inerente sia il certificato generale (art. 24) che quello penale (art. 25).

Tale previsione – osserva il Giudice – è opposta a quanto stabilito dal legislatore per percorsi processuali che pure addivengono a provvedimenti definitori non radicalmente diversi: sia l’art. 24 che l’art. 25 prevedono ciascuno alla lettera «e» che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale ed in quello penale, chiesti dall’interessato, i «provvedimenti previsti dall’art. 445 del codice di procedura penale e [a]i decreti penali»: proprio nel presente procedimento l’azione penale è stata promossa con richiesta di decreto penale di condanna, effettivamente emesso e si determina la conseguenza che se l’imputato fosse rimasto acquiescente allo stesso, del reato non sarebbe rimasta traccia sul suo certificato del casellario giudiziale chiesto dall’interessato, mentre ad oggi, pur essendosi egli attivato in un comportamento di utilità sociale che gli vale una sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., vedrà iscritta nel casellario giudiziale l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con conseguenze di immagine non lusinghiere e che avrebbe potuto evitare tenendo un comportamento di acquiescenza al decreto penale, ma, conseguentemente, non socialmente utile come invece e’ stata l’attività’ prestata con la messa alla prova. Persino la sentenza di patteggiamento, anche a pena non sospesa, non avrebbe lasciato traccia nel certificato del casellario chiesto dall’interessato: eppure la pronuncia di detta sentenza prevede non un giudizio di colpevolezza in senso stretto, ma una semplice valutazione di insussistenza di una situazione che invece imporrebbe una sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p, (articoli 444, secondo comma, e 464-quater, primo comma, c.p.p.), ulteriore profilo che evidenzia un trattamento difforme a fronte di scelte processuali che prevedono percorsi e valutazioni non altrettanto difformi.

La disciplina vigente – afferma il Giudice – determina conseguenze irragionevolmente deteriori per coloro che, pur senza ammettere la commissione di un reato, chiedano di essere messi alla prova compiendo lavori socialmente utili ed abbiano anche accettato di porre in essere condotte riparatorie o risarcitorie (art. 464-quinquies), rispetto a chi abbia accettato la condanna per decreto od abbia chiesto l’applicazione di una pena anche detentiva ed anche non sospesa. Né si potrebbe replicare – prosegue l’ordinanza – che l’iscrizione avrebbe un senso perché l’istituto non può essere concesso più di una volta: a tal fine sarebbe infatti sufficiente l’iscrizione sul certificato del casellario giudiziale chiesto dall’autorità giudiziaria.

In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 laddove non prevedono che nel certificato generale del casellario giudiziale e nel certificato penale chiesti dall’interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p..

Redazione Giurisprudenza Penale

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