Assoluzione all’esito di abbreviato non condizionato: il giudice non può riformare la sentenza senza l’assunzione diretta dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 aprile 2017 (ud. 19 gennaio 2017), n. 18260
Presidente Canzio, Relatore Piccialli
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 47015 del 2016 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «Se, nel caso di impugnazione del pubblico ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito di un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia stato posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante, il giudice d’appello debba porre in essere i poteri di integrazione probatoria e procedere all’assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, in riforma della sentenza appellata».
Le Sezioni Unite, con sentenza depositata il 14 aprile 2017, hanno affermato il seguente principio di diritto: «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero avverso assoluzione disposta all’esito di giudizio abbreviato non condizionato, affermi la responsabilità dell’imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni».