La responsabilità dell’ente per il delitto di false comunicazioni sociali: le modifiche apportate dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (Tesi di laurea)
Prof. relatore: Elisa Scaroina
Prof. correlatore: Maria Lucia Di Bitonto
Ateneo: Università Luiss di Roma
Anno accademico: 2015-2016
Il presente elaborato si propone di fornire un’attenta disamina delle modifiche apportate dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 alla disciplina dei delitti di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento alla responsabilità dell’ente dipendente dai suddetti reati e alla conseguente adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione, gestione e controllo che possano dirsi aggiornati ed idonei a prevenire la commissione del c.d. falso in bilancio nell’interesse o a vantaggio della societas.
La scelta di approfondire le ragioni e gli approdi normativi della recente novella nasce dalla centralità che il delitto di false comunicazioni sociali assume, oggi, nel panorama del diritto penale dell’economia, in quanto “reato spia” dei fenomeni corruttivi che albergano, molto spesso, nel sottobosco delle realtà societarie. Esso rappresenta, infatti, da sempre, un tipico reato d’impresa, non solo perché concernente le falsità o le omissioni nei bilanci d’esercizio e, più in generale, nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, ma anche in quanto reato proprio. Potenziali autori di tali delitti sono, infatti, dei soggetti, espressamente individuati dal legislatore, comunque riconducibili ai vertici dell’organigramma aziendale: ciò acquisterà rilevanza proprio dal punto di vista della responsabilità da reato dell’ente. Infatti, nonostante la condotta sia ovviamente riconducibile all’opera di una persona fisica, nella maggior parte dei casi si tratterà di delitti volti ad arrecare un vantaggio alla società in seno alla quale il soggetto si trova ad operare.
Entrando, dunque, nel vivo della riforma, parte della trattazione sarà dedicata ad una imprescindibile disamina delle fattispecie di false comunicazioni sociali, disciplinate dal codice civile, finalizzata a metter in luce, da un lato, il superamento di quelle difficoltà applicative cui aveva dato luogo la formulazione delle norme frutto della riforma del 2002 e, dall’altro, le altrettanto discusse novità introdotte dalla novella del 2015; in particolare, ampio spazio sarà dedicato all’analisi di una importante pronuncia delle Sezioni Unite cui si deve il merito di aver smentito parte delle immediate preoccupazioni che si erano affacciate nella dottrina a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 69/2015, circa la presunta abrogazione “di fatto” della fattispecie di falso in bilancio, in vista della supposta eliminazione della rilevanza del c.d. falso valutativo.
Al termine di tale excursus, l’elaborato potrà dirsi interamente dedicato alla disciplina della responsabilità dell’ente dipendente da tali reati. La centralità del tema in discorso si evince, oltre che dalla natura di tipico reato d’impresa del falso in bilancio, anche con riferimento alla famigerata esistenza di un sottosistema appositamente introdotto dal legislatore del 2002 per i reati societari e derogatorio dei criteri generali di imputazione oggettivi e soggettivi dell’illecito all’ente stabiliti dal decreto 231/2001. La anzidetta intenzione legislativa sembra essere stata, comunque, smentita proprio dalla riforma del 2015. Nel corso della trattazione, sarà ripercorso e analizzato ogni elemento costitutivo delle fattispecie in commento, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti attivi del falso in bilancio e della posizione da essi rivestita all’interno dell’organigramma aziendale, nonché ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dell’illecito all’ente. Ci si soffermerà, inoltre, sulla potenziale capacità dei sindaci e dei revisori dei conti di impegnare, con il loro operato, la responsabilità della societas, ritenendo, infine, di escludere tale evenienza.
Guardando, poi, alle novità concernenti l’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione da parte delle imprese è fortemente raccomandata ed incentivata dallo stesso decreto al fine di prevenire il sorgere della responsabilità della persona giuridica per reati commessi da appartenenti all’organigramma aziendale, queste, per quanto non numerose, meritano di essere apprezzate nella loro portata innovativa. L’ultima parte dell’elaborato sarà finalizzata a metter in luce quella serie di imprescindibili cautele e accorgimenti di cui le imprese dovranno tener conto nella predisposizione di un modello che possa essere positivamente valutato, in termini di idoneità ed efficacia, nelle aule giudiziarie.
In tal senso, si segnala, in primis, l’opportunità di specificare, nel modello, una procedura formalizzata, volta all’individuazione delle metodologie da utilizzare in sede di gestione e valutazione di quelle voci del bilancio d’esercizio che necessitano di essere parametrate ai criteri fissati dalla legge o, comunque, generalmente accettati e consolidati nella prassi, cui la sentenza delle Sezioni Unite si riferisce.
In secundis, sarebbe opportuno intervenire sul modello di organizzazione con l’intento di indirizzare i responsabili della formazione del bilancio verso l’adozione di criteri di redazione dello stesso che siano il più possibile “predeterminati”: si allude, in tal senso, alla scelta dei principi contabili di cui servirsi nella redazione del documento societario, tra quelli che siano ugualmente fissati dalla legge o generalmente accettati dalla prassi. L’impresa dovrebbe, quindi, adottare dei protocolli finalizzati ad implementare l’attendibilità dei valori esibiti ed in tal senso, fondamentale risulterà l’attività di controllo demandata all’Organismo di Vigilanza.
Complessivamente, dunque, si è ritenuto di riconoscere alla riforma in commento il brillante merito di aver restituito tassatività e determinatezza alle fattispecie di false comunicazioni sociali; ciò dovrebbe avere delle ricadute positive anche in tema di responsabilità delle persone giuridiche. Dalla Legge n. 69 del 2015 ci si attende un più severo e diffuso perseguimento delle condotte di falsificazione ed omissione delle comunicazioni sociali, che possa smentire l’esiguo numero di procedimenti giudiziari conclusisi, anteriormente alla riforma, con il riconoscimento di una responsabilità dell’ente dipendente da tali delitti: le prime applicazioni giurisprudenziali, si auspica, possano registrare un aumento in tale direzione.