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Il caso Montefibre bis. Il ruolo dell’organo giudicante nella valutazione del nesso eziologico nelle malattie da esposizione professionale

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezione IV, 14 marzo 2017 (ud. 3 novembre 2016), n. 12175
Presidente Blaiotta, Relatore Dovere

La sentenza che qui si allega offre interessanti spunti di riflessione sulla controversa tematica del nesso causale sulle malattie professionali da amianto. In particolare, meritano grande attenzione i passaggi argomentativi con cui la Quarta Sezione esamina lo stato della giurisprudenza di legittimità negli approdi successivi al deposito delle motivazioni della c.d. sentenza Cozzini (Cass. 43786/2010), che, almeno in apparenza, avevano accolto soluzioni non sempre omogenee tra di loro, mediante un’ondivaga applicazione delle leggi causali sull’effetto acceleratore delle sostanze tossiche rispetto al decorso della patologia professionale.

Prendendo spunto da alcune perplessità sollevate dalla dottrina (mi permetto di rinviare al mio Il Tribunale di Torino applica lo statuto epistemologico dettato dalla sentenza Cozzini: la necessità della causalità individuale quale baluardo contro il ritorno del criterio dell’aumento del rischio, in Riv. It. Med. Leg., 2016, f.2, pp. 792 ss), che avevano indotto alcuni Autorevoli Autori ad interrogarsi sull’opportunità di investire le Sezioni Unite per dirimere i possibili contrasti (il riferimento è a M.ROMANO-F.D’ALESSANDRO, Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, f. 3, pp. 1129 ss.), la Suprema Corte non nega affatto che la giurisprudenza successiva alla sentenza Cozzini abbia dato origine a un susseguirsi “di decisioni che segnano esiti divergenti pur nella sovrapponibilità (a grandi linee) delle vicende” (p. 52) che potrebbe “ingenerare sconcerto” (p. 52) oltre a risultare “difficilmente comprensibile” (p. 52).

Continua la Suprema Corte: “Né va sottovalutata la necessità che gli imputati che risultino condannati in un più ampio gruppo di assolti non abbiano ragione di dubitare che la loro sorte non è stata in alcun modo frutto della causalità” (p. 52).

Tuttavia, a detta della Corte, avrebbe poco senso investire le Sezioni Unite: “posto che è fuor di dubbio che le S.U. non potrebbero attestare l’esistenza o l’assenza della legge dell’effetto acceleratore, deve credersi che si intenda affidare ad esse il compito di compiere una ricognizione più estesa e più approfondita dello stato delle conoscenze scientifiche; evidentemente più estesa e più approfondita di quella fatta dai giudici di merito e dal giudice rimettente. Ma come ciò sia possibile alla luce della conformazione del giudizio di legittimità non è immaginabile” (p. 53).

Prosegue la Cassazione: “E’ certamente estranea alla dottrina l’idea che le S.U. possano risolvere l’intricata questione assegnando una maggiore attendibilità a questo a quell’altro degli orientamenti la cui esistenza si registra. La ragione è anche in questo caso molto evidente: non si tratta di interpretazioni giuridiche, ma di giudizi di fatto di segno opposto; rispetto ai quali non si crede che le S.U. possano prendere posizione, se non quando si tratti di giudizi espressi nel procedimento del quale si occupa, per verificarne la resistenza alla luce dei consueti parametri del sindacato di legittimità” (p. 53).

Proprio per queste ragioni, non solo il rinvio alle Sezioni Unite non pare opportuno ma nessun giudice potrà richiamarsi a precedenti giurisprudenziali in tema di sapere scientifico: “il riscontro singolare mai può essere affidato ai giudici di merito al richiamo dell’auctoritas delle sentenze del giudice di legittimità. Il precedente giurisprudenziale non costituisce il nomos in tema di sapere scientifico” (p. 52).

In tale scenario, così, i principi dettati dalla sentenza in esame non rivestono affatto il ruolo di precedente in grado di fornire una soluzione di merito alla vicenda, ma assumono una funzione epistemologica in grado di guidare l’organo giudiziario nella soluzione metodologica delle controversie, alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento.

In conformità con quanto affermato da Autorevole dottrina chiamata a commentare la sentenza Franzese (PULITANO’, Personalità della responsabilità: problemi e prospettive, in Riv.it.dir.proc.pen., 2012, pp. 1231 ss.), la presente pronuncia non costituisce la puntuale espressione di un nomos in grado di definire nel merito comportamenti simili ma, al contrario, i Giudici di Legittimità si sono elevati a custodi di un logos normativo preesistente, avallando una razionalizzazione dell’intero iter di valutazione del giudizio circa la sussistenza del nesso causale.

Vengono così predisposti il metodo e la procedura che il giudice di merito dovrà seguire per affermare la sussistenza nel nesso eziologico nel reato omissivo proprio.

Sennonché, è evidente, una tale impostazione comporta interferenze tra diritto penale e diritto processuale penale, avvicinando così un istituto di carattere sostanziale, come il rapporto di causalità, con il parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che affonda le proprie basi in ambito penal-processualistico (cfr., CANZIO, La causalità tra diritto e processo penale: un’introduzione, in Cass.pen., 2006, pp. 1971 ss.; DI GIOVINE, Il problema causale tra scienza e giurisprudenza (con particolare riguardo alla responsabilità medica), in Ind.pen., 2004, pp. 1115 ss.; LICCI, La metafora della causalità giuridica, Napoli, 2011, pp. 99 ss.).

Tale commistione tra dimensione sostanziale e piano processuale ovviamente finisce per privare ogni dimensione naturalistica al nesso di causalità, che viene destinato a una dimensione meramente processuale e che, quindi, potrà essere dichiarato sussistente non in quanto materialmente esistente ex ante, ma solo a posteriori, se suffragato dal materiale probatorio emerso in sede dibattimentale, come definito da Autorevole dottrina: “la sentenza Franzese, con buona pace di noi professori di diritto penale sostanziale, processualizza la causalità; e ci dice, dunque, che il nesso causale non è una qualche entità che esiste in natura” (FIANDACA, Appunti su causalità e colpa nella responsabilità medica, in BARTOLI (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con la giurisprudenza), Firenze University Press, 2010, p. 177).

Sennonché, una valutazione del nesso eziologico fondata prettamente sul criterio di “certezza processuale” potrebbe almeno in astratto – non è fortunatamente capitato nella sentenza che si commenta – aprire il varco a valutazioni formalmente conformi al criterio dell’alta probabilità logica, ma che in realtà potrebbero sostanzialmente rivelarsi un mero criterio di facciata dietro il quale si nascondono intuizioni o preferenze soggettive ed indimostrabili dell’organo giudicante, spesso prive di adeguato riscontro probatorio-fattuale e giustificate esclusivamente dal “bisogno sociale” di reprimere certi comportamenti socialmente riprovevoli (si rinvia ad ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv.it.dir.proc.pen., 2005, pp. 534 ss.).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Il caso Montefibre bis. Il ruolo dell’organo giudicante nella valutazione del nesso eziologico nelle malattie da esposizione professionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4