DA STRASBURGOIN PRIMO PIANO

CEDU Berlusconi c. Italia. Il ricorso affidato alla Grande Camera

La Corte EDU, tramite un comunicato stampa pubblicato oggi stesso e più sotto allegato, ha reso noto di aver assegnato il caso Berlusconi c. Italia alla giurisdizione della Grande Camera, ai sensi dell’art. 30 della Convenzione EDU.

Il caso, inizialmente affidato alla Prima Sezione della Corte, vede la propria origine dal ricorso presentato da Silvio Berlusconi in data 10 settembre 2013, con il quale ha lamentato la violazione, fra gli altri, degli artt. 7 (‘principio di legalità’), 13 (‘diritto ad un rimedio effettivo’) e 14 CEDU (‘divieto di discriminazione’).

Le censure riguardano la c.d. “Legge Severino” (D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235), che disciplina le cause di ineleggibilità e decadenza di alcune cariche pubbliche, fra cui quella di senatore della Repubblica, nei confronti di chi abbia riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti (i.) di stampo mafioso o con finalità di terrorismo, (ii.) contro la pubblica amministrazione, ovvero (iii.) per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale (artt. 1 e 3 del suddetto decreto).

Come è noto, nei confronti di Berlusconi il decreto Severino era stato applicato successivamente ai fatti idonei a determinarne la decadenza. Il Senato, infatti, in data 27 novembre 2013, aveva votato a favore della decadenza di Berlusconi dalla carica da senatore, a seguito della condanna definitiva pronunciata nei confronti di quest’ultimo per fatti di frode fiscale (art. 2, D. lgs. n. 74/2000) risalenti al 2004 (si tratta di Cass. pen. n. 35729/2013).

Il ricorrente, ritenendo che le disposizioni sulla ineleggibilità e decadenza abbiano natura penale e non possano pertanto essere applicate retroattivamente, chiedeva la condanna dello Stato italiano per violazione del principio di legalità, racchiuso nell’art. 7 CEDU.

Come anticipato, la questione sarà trattata dalla Grande Camera, investita ex art. 30 CEDU. Nonostante il comunicato nulla riporti in merito ai motivi di questa rimessione, si può presumere che si tratti di ragioni interpretative o nomofilattiche. Dal testo della citata norma si trae, infatti, che una questione può essere affidata alla Grande Camera (i.) se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, ovvero (ii.) se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte.

Da ultimo, per fornire uno spunto di merito sul tema, ricordiamo che la medesima questione era già stata affrontata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 236/2015, cui questa Rivista aveva al tempo dedicato un contributo (ivi). Si trattava, in quel caso, della decadenza dalla carica di Sindaco di Napoli di Luigi De Magistris, dallo stesso impugnata avanti il Tribunale amministrativo competente, il quale a sua volta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.

La Corte, proprio negando la natura sanzionatoria delle norme di ineleggibilità e decadenza, aveva dichiarato infondata la questione, con ciò ammettendo la loro applicazione retroattiva. Resta da vedere quale sarà sul punto la posizione dei Giudici di Strasburgo.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com