Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale di condanna: di chi è la competenza?
Cassazione Penale, Sez. I, 4 maggio 2017 (ud. 2 febbraio 2017), n. 21324
Presidente Di Tomassi, Relatore Talerico
Si segnala alla attenzione dei lettori la pronuncia n. 21324 della prima sezione con cui la Corte ha affrontato il tema della competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.) presentata contestualmente all’opposizione ad un decreto penale di condanna.
Secondo la Corte «sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento».
La pronuncia si pone in consapevole contrasto con una precedente decisione della stessa sezione (Cass. pen. Sez. I, 03-02-2016, n. 25867, rv. 267062) secondo cui, al contrario, «spetterebbe al giudice del dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari, la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna».