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Alle Sezioni Unite il rapporto tra porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (L. 895 del 1967) e porto in luogo pubblico di arma clandestina (L. 110 del 1975)

Cassazione Penale, Sez. I, 5 maggio 2017 (ud. 3 aprile 2017), n. 21788
Presidente Di Tomassi, Relatore Minchella

Si segnala l’ordinanza n. 21788 del 2017 della prima sezione penale relativa alla tematica del rapporto tra il delitto di porto in luogo pubblico di un’arma clandestina (art. 23, commi 1 e 4, Legge n. 110 del 1975 – Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) ed il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (artt. 4 e 7 Legge n. 895 del 1967 – Disposizioni per il controllo delle armi).

La giurisprudenza – si legge nell’ordinanza – è consolidata nel senso che non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, rispettivamente, in quelli di detenzione e di porto di arma clandestina in considerazione della diversità sia della condotta dell’agente sia dell’interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatici: mentre l’esigenza sottesa alle norme in tema di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (legge 895/1967) è quella di porre la competente autorità in grado di conoscere con tempestività l’esistenza di armi, i luoghi di custodia delle stesse, l’identità delle persone che ne hanno la disponibilità, nonché di impedire la circolazione in pubblico, in forme e con modalità non consentite, di armi, al contrario, la fattispecie in tema di armi clandestine (legge 110/1975) è finalizzata alla prevenzione e all’eliminazione della presenza, sul territorio dello Stato, di armi prive dei numeri, dei contrassegni, delle sigle di cui alla normativa, e, in quanto tali, non suscettibili di controllo circa la loro provenienza.

Con l’ordinanza allegata, la Corte si discosta dall’orientamento prevalente in giurisprudenza ritenendo, al contrario, che la materialità del comportamento umano costituente la condotta dei due reati sopra menzionati non differisca ed appaia, anzi, sovrapponibile, se non per l’aspetto relativo alla caratteristica della alterazione dell’arma, che connota le fattispecie previste dall’art. 23 I. 110 del 1975 (riferibile, è opportuno ricordarlo, alle sole armi comuni da sparo), ma che le rende, appunto, speciali, per aggiunta, rispetto alle previsioni della legge n. 895 del 1967 riferibili alla detenzione o al porto “illegali” (e tale illegalità può derivare, secondo giurisprudenza consolidata di cui si è fatta applicazione nel caso in esame nei giudizi di merito, dalla sola natura “clandestina” dell’arma).

La diversità del bene giuridico offeso – prosegue la Corte – non può da sola giustificare la esclusione del rapporto di specialità. Il concorso apparente di norme ricorre ove, attraverso un confronto degli elementi strutturali, più fattispecie risultino applicabili al medesimo fatto: la “clandestinità” dell’arma – qualità idonea ad attribuire alla stessa una particolare pericolosità per l’ordine pubblico, attesa l’impossibilità di risalire alla sua provenienza, alle sue modalità di acquisizione, ai suoi trasferimenti – «bene potrebbe ritenersi elemento specializzante e individualizzante della fattispecie prevista dall’art. 23, e perciò speciale rispetto a quella generale prevista dagli artt. 4 e 7 I. n. 895 del 1967. Con la conseguenza che il reato di porto illecito di arma comune da sparo dovrebbe, per l’effetto, ritenersi assorbito nel reato di porto di arma clandestina per evitare l’ingiustificato moltiplicarsi delle sanzioni».

La comparazione tra le due disposizioni incriminatrici consente, dunque, di affermare che «tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale sul porto illecito di arma da sparo in luogo pubblico sono presenti in quella di porto di arma da sparo clandestina, e che quest’ultima contiene inoltre in sè gli elementi specializzanti della particolare natura dell’arma portata».

Considerata la necessità di prevenire un potenziale contrasto giurisprudenziale, è stata così rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (ex artt. 4 e 7 I. n. 895 del 1967) e il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina (ex art. 23, commi 1 e 4, I. n. 110 del 1975) sono tra di loro in concorso formale ovvero il secondo assorbe, per specialità, il primo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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