La Cassazione definisce i contorni del nuovo reato di depistaggio (art. 375 c.p.)
Cassazione Penale, Sez. VI, 17 maggio 2017 (ud. 30 marzo 2017), n. 24557
Presidente Conti, Relatore Petruzzellis
Si segnala la pronuncia n. 24557 della sesta sezione con cui la Corte di cassazione ha fatto il punto sul reato di frode in processo penale e depistaggio di cui all’art. 375 cod. pen.
Si tratta di una fattispecie di reato introdotta dalla Legge 11 luglio 2016, n. 133 (Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio) che punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
- mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
Con la decisione in oggetto la Corte ha affermato che il reato di depistaggio si configura come reato proprio del pubblico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica sia preesistente alle indagini e la cui attività sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, dovendo essere la condotta finalizzata all’alterazione dei dati, oggetto dell’indagine o del processo penale, da acquisire o dei quali il pubblico ufficiale sia venuto a conoscenza nell’esercizio della funzione.