Ammessa la costituzione della parte terza, destinataria di confisca con sentenza emessa in primo grado, innanzi alla Corte d’Appello
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X
Corte d’Appello di Milano, Sez. II Pen, ordinanza 28 aprile 17
Presidente relatore Paparella
Nel nostro ordinamento non viene ritenuta esistente la legittimazione autonoma dei terzi, intestatari di beni sottoposti a confisca, ad impugnare con appello la decisione sfavorevole emessa in primo grado anche nei loro confronti.
Quando la confisca ha ad oggetto un bene di proprietà (o sul quale gravi un diritto reale di garanzia) di una persona estranea al reato, a quest’ultima è preclusa ogni possibilità di attivare strumenti di impugnazione per far valere il proprio diritto di credito; i soggetti c.d. qualificati, invece, possono presentare un’istanza di restituzione al giudice che procede, quando il provvedimento ablatorio non sia ancora definitivo, e al giudice dell’esecuzione quando la sentenza è divenuta irrevocabile.
Il terzo rimasto estraneo al giudizio, all’esito del quale sia stata disposta, con sentenza non irrevocabile, la confisca della cosa già oggetto di sequestro preventivo (anche nella ipotesi particolare della confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies, D.L. 8.6.1992, n.306 conv. dalla L. 7.8.1992, n.356, in questo senso: Cass. Sez. IV, 14.10.04, Luzzi), non ha il diritto di impugnare la sentenza per il capo riguardante la misura di sicurezza patrimoniale, a norma dell’art. 579, c.3 c.p.p.; egli potrà presentare istanza di restituzione del bene confiscato al giudice che ha la disponibilità del procedimento, che deciderà – mediante analogica applicazione della procedura di cui agli artt. 676, c.1 c.p.p. e 667, c.4 c.p.p. – senza formalità, con ordinanza (da comunicare al pubblico ministero e da notificare all’interessato), non suscettibile di impugnazione, ma solo di opposizione dinanzi allo stesso giudice, il quale dovrà procedere nelle forme indicate dall’art. 666 c.p.p (Cass. Pen., Sez. I, 30.10.08, Banca Autonveneta).
La regola non muta nella ipotesi particolare di confisca prevista dall’art. 12 sexies, D.L 8.6.1992, n.306. Anche in questo caso, infatti, il terzo estraneo non ha gli stessi strumenti di tutela riconosciuti dal legislatore al condannato. Egli potrà solo proporre opposizione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che decide in ordine alla confisca.
Si tratta pertanto di una linea interpretativa che esclude che avverso la sentenza il terzo possa esercitare una autonoma facoltà di impugnazione in secondo grado.
Vi è un’asimmetria del potere, posto che ci si trova di fronte ad un soggetto che vede accrescersi la probabilità di spoliazione e che non ha reale facoltà di reazione immediata a siffatta decisione. Il terzo può impugnare il provvedimento cautelare ma non la decisione di primo grado che contiene la statuizione di confisca.
In sostanza, se nel corso delle indagini preliminari e durante il giudizio di primo grado, il terzo può far valere dinanzi all’A.G. procedente i propri diritti sui beni sequestrati, allo stesso è invece precluso di rivolgersi al giudice della cognizione dopo la sentenza non irrevocabile di condanna e fino alla formazione del giudicato di condanna. Ciò non vuol dire che il terzo non possa, dopo la sentenza di condanna che ha disposto la confisca dei beni, tutelare i propri diritti. Egli, a tal fine, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’imputato e sempreché la confisca sia divenuta irrevocabile, potrà promuovere apposito incidente di esecuzione dinanzi al giudice di cui all’art. 665 c.p.p..
In data 14.1.16 la Corte di Cassazione, Sez. I Pen., con ordinanza n.87 (clicca qui per accedere all’ordinanza), ha sollevato, sul punto, questione di legittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. – degli articoli 573, 579, c.3 e 593 c.p.p. nella parte in cui dette norme non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca.
In un proc. pen. pendente presso la Corte d’Appello di Milano, Sez. II Pen., è stato proposto dal difensore del terzo, destinatario del provvedimento di confisca disposto con la sentenza di primo grado, atto d’appello (si tratta di un caso identico rispetto a quello per cui la questione di legittimità costituzionale è pendente).
All’udienza del 28.4.17 il difensore del terzo ha eccepito l’omessa notifica del decreto di citazione.
La Corte d’Appello con ordinanza 28.4.17 ha ammesso la costituzione del terzo ma ha affermato che non sia necessaria la notifica del decreto di citazione al terzo appellante. “La Corte rilevato che in base all’attuale ordinamento processuale non è prevista la citazione della parte terza, destinataria di provvedimenti di confisca, nel giudizio di appello e ritenuto che non vi sia alcuna nullità a seguito della mancata citazione della (…); rilevato, peraltro, che in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 593 c.p.p. può ritenersi che la parte terza destinataria di confisca abbia diritto ad interloquire nel giudizio di appello; rilevato che la (…) tramite l’Avv. (…) ha presentato atto di appello e che il medesimo legale si è presentato all’odierna udienza ammette la costituzione della (…) tramite l’Avv. (…) e rigetta l’eccezione di nullità riguardante l’omessa notifica della citazione della (…) nel presente giudizio di appello”.
Al terzo, pertanto, è stato concesso un diritto a metà.
Da sottolineare, inoltre, che la Cass. Pen., Sez. I, con ordinanza 21.2.17, n.625 (clicca qui per accedere all’ordinanza), ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione “se i terzi proprietari del bene confiscato, rimasti estranei al giudizio di cognizione, siano legittimati a esperire incidente di esecuzione prime della irrevocabilità della sentenza che contenga la statuizione di confisca”. L’udienza di discussione è fissata per il 20.7.17.