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Nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in materia di 41-bis O.P.: è il turno del divieto di cottura del cibo

Magistrato di sorveglianza di Spoleto, ordinanza, 9 maggio 2017, n. 217
Dott. Fabio Gianfilippi

Con ordinanza del 9 maggio 2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (dott. Fabio Gianfilippi) ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, avanzata dal reclamante in regime di detenzione speciale ex art. 41-bis O.P., in relazione al divieto impostogli dall’Amministrazione penitenziaria, in quanto inserito nella sezione a regime differenziato, di “acquistare cibi che richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare”, e ciò, nonostante avesse lamentato una serie di patologie (consistenti in gastrite cronica, malattia da reflusso gastoesofageo e tendenza alla ipercolesterolemia), le cui cure richiedevano una maggiore cura nella somministrazione del cibo e della sua relativa preparazione (maggiore rispetto alle attuali condizioni limitative imposte dal regime speciale di detenzione ex art. 41-bis O.P.).

La questione sollevata dal reclamante è ritenuta non manifestamente fondata, nella misura in cui la norma fonte di tali divieti è rappresentata direttamente dal co. 2-quater lett. f) dell’art. 41-bis O.P. che regola la prescrizione trattamentale in materia di cottura di cibi: risulta dirimente, pertanto, che la Corte costituzionale si pronunci sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale per consentire al giudice rimettente di valutare in sede di reclamo ex art. 35-bis O.P. la gravità e l’attualità del pregiudizio sofferto dal reclamante nell’esercizio dei suoi diritti fondamentali.

I profili di illegittimità costituzionale della prescrizione trattamentale contenuta nel co. 2-quater lett. f) dell’art. 41-bis O.P., denunciati nell’ordinanza in commento, sono fondamentalmente tre (artt. 3, 27, 32 Cost.).

1) Con riguardo all’art. 3 Cost., sembra profilarsi una disparità di trattamento tra detenuti che non appare giustificata dalle esigente poste a base dell’imposizione del regime differenziato.

A seguito, infatti, della novella del 2009, il divieto assoluto di cottura del cibo per il detenuto in regime di 41-bis O.P. si giustificava sull’esigenza di evitare il pericolo che il detenuto potesse strumentalizzare il cibo (tramite l’acquisto presso il carcere di quantità e qualità di cibi) per mostrare o imporre il proprio spessore o carisma criminale. Una tale giustificazione sembrerebbe inidonea a fondare effettivamente il divieto imposto, sia perché “la cottura dei predetti cibi sembra del tutto ininfluente a variarne il significato simbolico” (sulla base del fatto che un cibo crudo o cotto è rappresentativo per quantità e qualità dello stesso lusso), sia perché l’ordinamento penitenziario prevede altri strumenti volti ad evitare efficacemente situazioni come quelle descritte, ben a prescindere dalle imposizioni del regime differenziato (è, infatti, previsto che siano esclusi dagli acquisti a tutela della necessaria parità delle condizioni di vita assicurata nell’art. 3 O.P. i generi alimentari, per altro tanto da cuocersi quanto da consumarsi crudi, che siano generalmente considerati come particolarmente pregiati, esosi o esotici, anche tramite l’imposizione di limiti alle spese effettuabili mediante il peculio disponibile e che le quantità autorizzate siano comunque sempre proporzionate e non eccedano il fabbisogno del singolo detenuto).

A ciò si aggiungano le pronunce della Corte costituzionale in materia di 41-bis O.P. (tra cui, sent. n. 351/1996, n. 143/2013 e 135/2013), per cui “non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento”. In difetto di tale congruità, infatti, tali restrizioni non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento.

2) Un secondo profilo di illegittimità viene individuato dal giudice rimettente nell’art. 27, co. 3 Cost., qualificando tale divieto assoluto come trattamento contrario al senso di umanità, anche con riguardo alle fonti sovranazionali come le Regole penitenziarie europee (v. punto 31.5) e la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (che, come noto, salva la legittimità del regime detentivo speciale ex art. 41-bis O.P., in via generale, ma richiede un puntuale scrutinio delle singole prescrizioni applicate al caso concreto, v. da ultimo, Paolello c. Italia). Il divieto assoluto di cottura precluderebbe inoltre qualsivoglia potenzialità applicativa in concreto del finalismo rieducativo, in un contesto in cui gli spazi di socialità sono ridotti e i detenuti sono tenuti distanti dai più stretti congiunti e dai luoghi di origine, “tanto che potersi esercitare nella cottura di cibi con i modi e gli ingredienti cui si era abituati in libertà finisce per costituite un prezioso residuo momento di vicinanza almeno emotiva, su realtà semplici e socialmente condivise, con il proprio nucleo familiare, nonché una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto con le abitudini del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni che scorre altrimenti in solitudine autoreferenziale, e dunque desocializzante, nella propria stanza detentiva per ventidue ore al giorno ogni giorno”.

3) Ulteriore profilo di illegittimità denunciato è il diritto alla salute individuale tutelato ai sensi dell’art. 32 Cost.: il divieto assoluto di cottura del cibo finisce per incidere negativamente sulla salute psico-fisica della persona detenuta, la quale si vede privata della possibilità di poter usufruire di un regime alimentare mirato ed una gestione oculata della dieta, imposta da esigenze medico-terapeutiche (nel caso di specie, il detenuto è affetto da precise patologie gastriche, come, p.e., gastrite cronica, tendenziale ipercolesterolemia), che, insieme alle cure farmacologiche, rappresentano il quadro del trattamento sanitario di cui il detenuto (anche se sottoposto a regime differenziato, o forse, tanto più, atteso il contesto generale di afflittività in cui è recluso) ha pieno diritto, secondo i principi costituzionali di cui all’art. 3, 32 Cost.

Con l’ordinanza in commento, la Magistratura di Sorveglianza torna nuovamente a sottoporre all’attenzione della Corte costituzionale la disciplina del regime speciale di detenzione ex art. 41-bis O.P. sotto il profilo peculiare del divieto di cottura del cibo, esprimendo, in realtà, l’esigenza di portata più ampia, estensibile a tutta la disciplina di cui al co. 2-quater dell’art. 41-bis O.P., che la Corte costituzionale prenda espressa posizione sull’incongruità delle prescrizioni trattamentali più restrittive e a mero contenuto afflittivo e custodialistico (rispetto al cui contenuto predeterminato per legge sull’an e sul quomodo, la Magistratura di Sorveglianza non ha il potere di incidere), palesemente in contrasto con il principio di proporzione e ragionevolezza (rispetto alla ratio di difesa sociale del regime speciale del 41-bis O.P.) e contrarie al senso di umanità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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