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Si chiude la vicenda del divieto di ricezioni libri e riviste per i detenuti in regime di 41-bis O.P.: le motivazioni della Consulta

Corte Costituzionale, Sentenza n. 122 del 2017
Presidente Grossi, Redattore Modugno

Lo scorso 26 maggio sono state depositate le motivazioni della Corte costituzionale in merito alla sentenza n. 122/2017: la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis O.P., co. 2-quater lett. a) e c) sollevate in relazione agli artt. 15, 21, 33, 34 e 117, co. 1 Cost., 3 e 8 Cedu (v. l’ordinanza di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto).

In sintesi, le motivazioni della Corte costituzionale.

1) La violazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., intesa nella sua accezione (passiva) di diritto di essere informati e diritto allo studio ex artt. 33 e 34 Cost.

La garanzia costituzionale prefigurata dall’art. 21 Cost. trova specifica attuazione, nell’ambito dell’ordinamento penitenziario – quanto alla stampa – nella previsione dell’art. 18, co. 6 O.P., che autorizza i detenuti «a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all’esterno», e nel correlato disposto dell’art. 18-ter, co. 1, lett. a) O.P., in forza del quale limitazioni «nella ricezione della stampa» possono essere disposte solo dall’autorità giudiziaria, per i motivi e nelle forme ivi indicati. In questo modo, si è precluso all’autorità amministrativa di esercitare una censura sulla stampa, impedendo ai detenuti di accedere a determinate pubblicazioni in ragione del loro contenuto: operazione che comprimerebbe il diritto dei ristretti – non inciso dallo stato di detenzione – a conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna. La tutela – tanto costituzionale quanto legislativa – è, dunque, riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, mentre restano indifferenti i mezzi mediante i quali gli viene garantito il diritto di entrare in possesso delle pubblicazioni desiderate. Un discorso analogo vale evidentemente per il diritto allo studio, che pure trova specifico riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente primaria del percorso rieducativo (v. art. 19 O.P., nonché artt. 41 e ss. d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 reg. esec.).

Delineato il quadro normativo, la Consulta fa salva l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia (v. Cass. pen., Sez. I,  17 febbraio 2015 (ud. 16 ottobre 2014), n. 6889; più recente, in questa Rivista, Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 2017 (ud. 25 novembre 2016), n. 8766, con nota di L. Amerio, Corrispondenza e carcere: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza e garanzie di tutela, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4), qualificata come “diritto vivente”, per cui ciò che viene limitato e regolato non è il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta, ma solo la modalità attraverso la quale dette pubblicazioni possono essere acquisite. Al detenuto non è impedito l’accesso alle letture preferite e al loro contenuto, ma gli è imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, nell’ottica di evitare che – secondo quanto è emerso dall’esperienza – il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo.

Resta fermo, peraltro, che la misura in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto. Nel momento stesso in cui impone al detenuto di avvalersi esclusivamente dell’istituto penitenziario per l’acquisizione della stampa, l’amministrazione dovrebbe impegnarsi a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto. L’eventuale vulnus dei diritti del detenuto deriverebbe, comunque sia, non dalla norma, ma dal non corretto comportamento dell’amministrazione penitenziaria chiamata ad applicarla, esulando perciò dalla prospettiva del sindacato di legittimità costituzionale.

2) La violazione della libertà di corrispondenza ex art. 15 Cost.

La censura fa perno sull’assunto, per cui la trasmissione di libri e riviste rientrerebbe nella nozione – costituzionalmente rilevante – di «corrispondenza». Il rimettente non contesta che i libri e le riviste, pur concretandosi nell’espressione di idee o nella narrazione scritta di notizie, non costituiscano, in quanto tali, «corrispondenza» o, amplius, forme di «comunicazione» agli effetti dell’art. 15 Cost. È, infatti, indiscusso che le comunicazioni tutelate dalla citata norma costituzionale – di cui la «corrispondenza» rappresenta una species, come attesta l’uso dell’aggettivo indefinito «altra» («La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») – consistano nella trasmissione di idee, sentimenti e notizie da una persona a una o più altre persone determinate: se i destinatari sono indeterminati – come nel caso dei libri e delle riviste, rivolti ad una collettività indifferenziata di potenziali lettori – si ricade in una diversa sfera di tutela costituzionale, quella della libertà di manifestazione del pensiero (v. art. 21 Cost.). Obietta, tuttavia, il giudice a quo che la spedizione (o la consegna brevi manu) di una pubblicazione può servire, non (soltanto) come strumento di diffusione del pensiero del suo autore (che è un terzo rispetto ai diretti interessati), ma (anche) quale veicolo di comunicazione di un pensiero proprio del mittente, indirizzato in modo specifico ed esclusivo al destinatario. Mediante l’invio di un libro o di una rivista si potrebbero, infatti, esprimere sentimenti di vicinanza, di affetto o di sostegno nei confronti del detenuto; nel testo a stampa potrebbero essere interpolati messaggi, palesi od occulti, di vario genere, leciti e illeciti.

Pur prendendo atto dell’interpretazione fornita dal giudice remittente, la Consulta ritiene di non potersene avvalere, nella misura in cui, se vi aderisse si dovrebbe riconoscere alla persona detenuta, in nome della libertà di corrispondenza, il diritto di scambiare con l’esterno, senza alcuna restrizione quali quantitativa – fin tanto che non intervenga uno specifico provvedimento limitativo dell’autorità giudiziaria – non soltanto libri e riviste, ma qualsiasi tipo di oggetto. La postulata idoneità a fungere da veicolo di comunicazione di idee, sentimenti e notizie tra mittente e destinatario non è affatto una caratteristica propria ed esclusiva delle pubblicazioni a stampa: qualsiasi oggetto si presta astrattamente ad assumere – per effetto di una precedente convenzione, per la sua valenza simbolica intrinseca o semplicemente per i rapporti interpersonali tra le parti   un determinato significato comunicativo, quando non pure a fungere da sostituto “anomalo” dell’ordinario supporto cartaceo per la redazione di messaggi, o da contenitore per celarli al suo interno. E poiché l’eventualità di un simile impiego della res non potrebbe essere – così come per la stampa – esclusa a priori, ne dovrebbe derivare una indiscriminata libertà di circolazione dei beni tra il carcere e l’esterno.

La Corte conclude, pertanto, in assonanza con la giurisprudenza di legittimità, che le regole di cui si discute non incidano sul diritto alla corrispondenza del detenuto, quale riconosciuto – in termini coerenti, sotto il profilo considerato, con la condizione di restrizione della libertà personale in cui egli versa e perciò non collidenti con la previsione dell’art. 15 Cost. – dalla legge di ordinamento penitenziario.

3) La censura di violazione dell’art. 117, co. 1 Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 Cedu.

Ultima censura denunciata verrebbe – secondo la Consulta – assorbita dalle precedenti. In particolare, secondo la Corte costituzionale, lo stesso richiamo operato dal giudice a quo ai parametri sovranazionali sarebbe da considerarsi palesemente incongruo.

Il divieto dei trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3 Cedu ha infatti carattere assoluto, sicché – se si versasse in tale ipotesi – neppure l’auspicato intervento del giudice varrebbe a rendere convenzionalmente legittime le misure. Il mero fatto che il detenuto debba servirsi dell’istituto penitenziario per l’acquisizione della stampa, e non possa trasmetterla all’esterno, non determina livelli di sofferenza e di svilimento della sua persona tali da superare la soglia di gravità richiesta ai fini della configurazione di ipotesi di trattamento inumano e degradante, rilevanti ai sensi dell’art. 3 Cedu.

Quanto, poi, all’art. 8 Cedu, § 1, secondo cui si riconosce ad ogni persona il «diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», non prevede un tipo di tutela assoluta. Ai sensi, infatti, del co. 2 della medesima disposizione si consentono ingerenze della «pubblica autorità» (non necessariamente quella giudiziaria) nel suo esercizio, in presenza di tre condizioni: in primo luogo, l’ingerenza deve essere «prevista dalla legge»: formula che – secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – deve essere intesa, sul piano delle fonti, come comprensiva non del solo diritto scritto, ma anche dell’applicazione e dell’interpretazione delle disposizioni normative da parte della giurisprudenza, e, sul piano della “qualità” della legge, come espressiva dell’esigenza dell’adeguata accessibilità e della sufficiente precisione della norma che prevede l’interferenza, così da fornire un’adeguata protezione contro l’arbitrio; in secondo luogo, poi, l’ingerenza deve perseguire uno degli scopi legittimi indicati dal § 2 dell’art. 8 Cedu («la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui»); da ultimo, l’ingerenza deve essere «necessaria», «in una società democratica», per il raggiungimento dei predetti scopi: requisito che – sempre secondo le indicazioni della Corte di Strasburgo – postula la proporzionalità del sacrificio del diritto rispetto alla finalità legittima perseguita (v. C. eur. dir. uomo, Olsson c. Svezia, 24 marzo 1988, ric. n. 10465/83).

Ciò premesso, secondo la Consulta il divieto di scambiare libri e riviste con l’esterno, e con i familiari in specie, tramite il servizio postale non può essere assimilato alla sottoposizione della corrispondenza del detenuto a visto di controllo (la cui disciplina interna – nell’assetto anteriore alla legge n. 95 del 2004 – è stata ripetutamente censurata dalla Corte di Strasburgo in plurime sentenze, tra cui, da ultima Paolello c. Italia, 1° settembre 2015, ric. n. 37648/02). La limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all’esterno non solo non incidono affatto – come è ovvio – sulla segretezza della corrispondenza del detenuto (diversamente dal visto di controllo), ma neppure comprimono, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, la libertà di corrispondere a mezzo posta già riconosciutagli dalla legge nazionale in coerenza con la condizione di legittima restrizione della libertà personale in cui il soggetto versa: libertà – quella di corrispondere a mezzo posta – che continua a potersi esplicare, in tutta la sua ampiezza, tramite l’ordinaria corrispondenza epistolare.

Per tali ragioni, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate tutte le questioni testè enunciate.

Redazione Giurisprudenza Penale

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