ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Spazio vitale minimo in cella collettiva al netto dell’ingombro del letto: il consolidamento della giurisprudenza di legittimità

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 10 maggio 2017 (ud. 21 aprile 2017), n. 22929
Presidente Carcano, Relatore Rocchi

La pronuncia in commento si innesta nell’ormai profondo solco dei conformi precedenti di legittimità originati da ricorsi avverso ordinanze dei Tribunali di Sorveglianza confermative di altrettanti provvedimenti di diniego dei rimedi previsti dall’art. 35 ter O.P. fondati sull’erroneo presupposto che l’ingombro del letto rilevi ai fini del calcolo dello spazio vitale minimo in cella collettiva[1].

La Corte ha, innanzitutto, ribadito, ai fini dell’ammissibilità del gravame,  come sia la stessa tecnica redazionale dell’art. 35 ter O.P. – col fare esplicito rimando all’art. 3 della Convenzione nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – a consentire di ritenere che il mancato rispetto dei criteri ermeneutici individuati a Strasburgo per determinare se la detenzione abbia avuto luogo in condizioni inumane o degradanti, fra i quali, senz’altro, rientrano le modalità di calcolo della superficie utile, integri una violazione di legge, unico motivo di ricorso ammesso dal comma 4 bis dell’art. 35 ter O.P..

Al riguardo, anche secondo la più recente evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[2], è dato acquisito che quando lo spazio personale scenda sotto i 3 metri quadri in una cella collettiva – cosi come nel caso in cui il detenuto non disponga di un posto letto o di una superficie tali da consentirgli di muoversi tra il mobilio – la mancanza di spazio è considerata talmente grave da adonestare la sussistenza di una presunzione forte, benché non assoluta, di violazione dell’art. 3 CEDU[3]; il dato spaziale, tuttavia, potrà essere confutato dal Governo dimostrando l’esistenza di fattori che, considerati cumulativamente, possano compensarne l’insufficienza quali la brevità, l’occasionalità e la minore rilevanza della sua riduzione sotto lo standard minimo, la sufficiente libertà di movimento e lo svolgimento di adeguate attività all’esterno della cella, l’adeguatezza della struttura, qualora non ricorrano altri aspetti tali da aggravare le condizioni detentive.

Ai fini, poi, della determinazione in concreto dello spazio individuale minimo  vitale, dalla superficie lorda della cella occupata da più persone dovranno essere detratte l’area destinata ai servizi igienici – non solo per l’ingombro, ma anche perché destinata a funzioni diverse rispetto a quella di movimento – e quella sulla quale insistono strutture tendenzialmente fisse, qual’è il letto, normalmente “a castello” e di peso consistente, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili attraverso operazioni semplici, sempre che il detenuto sia in grado di muoversi “normalmente” nella cella[4].

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “lo spazio disponibile in cella va inteso come libero. Esso, cioè, deve permettere il movimento e l’esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona”.

Sulla base di queste premesse, pertanto, è fuor di dubbio che ai soggetti reclusi sia preclusa la possibilità di muoversi normalmente nella porzione di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti e dal bagno, nonché in quella occupata dal letto a castello non essendovi razionale giustificazione della diversa lettura proposta in sede di merito di considerare superficie utile quella occupata dal letto per finalità di “riposo” o di “attività sedentaria”, tutt’affatto differenti dall’esigenza di movimento che connota la nozione di spazio minimo individuale, di tal che la soluzione interpretativa offerta dall’indirizzo giurisprudenziale che va, sempre più, consolidandosi appare senz’altro idoneo a garantire il più alto grado di effettività alla tutela del diritto garantito dall’art. 3 CEDU.


[1] In senso conforme, Cass. I Sez., sent.. n. 24089 del 15/05/2017 (c.c. 17/11/2016), Cass. I Sez., sent.. n. 22931 del 10/05/2017 (c.c. 21/04/2017), Cass. I Sez., sent. n. 12338 del 14/03/2017 (c.c. 17/11/2016); Cass. I Sez., sent. n. 13124 del 17/03/2017 (c.c. 17/11/2016); Cass. I Sez., sent. n. 16418 del 31/03/2017 (c.c. 17/11/2016), Cass. I Sez., sent.. n. 52819 del 13/12/2016 (c.c. 09/09/2016) in www.italgiure.giustizia.it; in dottrina si vedano M. Mariotti, Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti, del 29 marzo 2017, in www.penalecontemporaneo.it e M. Passione, 35 ter O.P.: effettivamente, c’è un problema, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, pagg.20-22.
[2] La sentenza in commento fa esplicito rimando alla decisione della Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia; sia consentito il richiamo per un approfondimento a F. Cappelletti, Penelope disfa la tela: ma è, davvero, il caso di farne una tragedia? I fattori qualificanti i trattamenti inumani e degradanti nel sovraffollamento carcerario (ri)visti con approccio cumulativo da Strasburgo e le, evitabili, ricadute interne, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 4.
[3] Si veda anche Ananyev ed altri c. Russia, nn. 42525/07 e 60800/08, § 148, 10 gennaio 2012, in www.hudoc.echr.coe.int.
[4] In questo senso Cass. I Sez., sent.. n. 52819 del 13/12/2016 (c.c. 09/09/2016), cit. che richiama il passaggio di Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia, cit., relativo alla possibilità di movimento nella cella.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Cappelletti, Spazio vitale minimo in cella collettiva al netto dell’ingombro del letto: il consolidamento della giurisprudenza di legittimità, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6