I criteri di stima della durata della messa alla prova
Tribunale di Lecce, Sez. II in composizione monocratica, ordinanza, 30 maggio 2017
Giudice estensore Fabrizio Malagnino
Il Tribunale di Lecce con ordinanza assunta in data 5 luglio 2016, su richiesta degli imputati, ammetteva gli stessi, arrestati in flagranza di reato e citati per la convalida e per il giudizio direttissimo, alla sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a due episodi di furto, per un periodo di ventiquattro mesi durante i quali erano destinati a svolgere lavoro di pubblica utilità. Avverso il suddetto provvedimento ordinatorio proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo violazione di legge processuale per assoluta carenza di motivazione in punto a durata della messa alla prova e di assoluta assenza di proporzionalità e incoerenza con il termine assegnato nella misura massima rispetto alla gravità dei fatti commessi, della personalità dei prevenuti, incensurati e del comportamento processuale improntato alla ammissione degli addebiti e alla disponibilità al ristorare il pregiudizio subito dalle persone offese da valutarsi ai sensi dell’art. 133 c.p.
La Suprema Corte annullava con rinvio l’ordinanza del Tribunale salentino, affermando che il giudice non aveva fornito alcuna giustificazione della ragione per cui la durata della messa alla prova fosse stata indicata nella misura massima.
Il giudice leccese, nella fase di rinvio, adotta l’ordinanza che si pubblica, con cui, confermando la durata massima di sospensione del processo con messa alla prova degli imputati, puntualizza, punto per punto, le indicazioni dei giudici di legittimità, anche in ordine all’applicabilità dell’art. 133 c.p. per la stima della durata della messa alla prova.