ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

Il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica: tra “orizzonte di scopo” della pena carceraria e dignità del detenuto

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 26 aprile 2017 (ud. 29 marzo 2017), n. 19677
Presidente Novik, Relatore Boni

A commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 19677  del 2017 (depositata il 26 aprile scorso), il presente contributo approfondisce talune questioni sollevate dall’istituto del differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica (art. 147 c. 1 n. 2 c.p.).

Si affrontano dapprima taluni nodi interpretativi relativi all’onere motivazionale gravante sul giudice chiamato a pronunciarsi sull’istanza di differimento della pena detentiva. In seguito vengono discusse le incertezze connesse all’interpretazione del requisito della “grave infermità fisica”, mettendo in luce i due principali orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità.

Il lavoro si conclude con un appello al legislatore perché riformi la materia, precisando i criteri che devono guidare la discrezionalità della magistratura di sorveglianza nell’accertamento degli stati patologici rilevanti ai fini della concessione del differimento.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Martufi, Il differimento facoltativo della pena per grave infermità fisica: tra “orizzonte di scopo” della pena carceraria e dignità del detenuto , in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8