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Da Strasburgo: l’accertata violazione della Convenzione EDU non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8 – ISSN 2499-846X

Corte EDU, Grande Camera, Sentenza Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)
Ricorso n. 19867/12

Pubblichiamo, riservandoci più ampio commento, la sentenza della Grande Camera in seno alla Corte EDU, depositata ieri 11 luglio, che ha composto il caso Moreira Ferreira contro il Portogallo (n. 2) (ricorso n. 19867/12).

Chiamata a decidere su una sospetta violazione del diritto ad un equo processo, la Corte ha ritenuto la questione infondata, ritenendo che nel caso di specie non fu violato l’art. 6 § 1 CEDU.

Più in dettaglio, la sentenza affronta e risolve il tema della sussistenza o meno di un diritto in capo al cittadino, e del corrispondente obbligo dello Stato membro, alla riapertura di un procedimento giurisdizionale interno ogni volta che la stessa Corte EDU abbia in esso ravvisato una violazione della Convenzione. Come si vedrà di qui a poco, la Corte è pervenuta alla conclusione che tale diritto non possa di per sé ritenersi sussistente, nemmeno alla luce dell’art. 46 della Convenzione, che sancisce la forza vincolante delle sentenze della Corte.

1. I fatti in breve

La signora Moreira Ferreira, cittadina portoghese, era tratta a giudizio per fatti di ingiuria e minacce. Una perizia disposta nel corso del processo affermava che la ricorrente, pur disponendo di limitate capacità intellettuali e cognitive, doveva essere ritenuta imputabile per i suoi atti. Con una sentenza pronunciata il 23 marzo 2007, la ricorrente era dunque condannata, tanto agli effetti penali, quanto al pagamento dei danni alle vittime.

La ricorrente, in sede di impugnazione, asseriva di non sapere della rilevanza penale dei suoi atti e chiedeva una pronuncia assolutoria. All’udienza avanti la Corte di appello prendevano parte il Procuratore ed il difensore della ricorrente, mentre non aveva luogo l’esame dell’imputato. Con sentenza del 19 dicembre 2007 il Giudice di appello confermava la condanna della ricorrente, pur riducendone la pena. Ciò disponeva, ritenendo non necessaria una nuova valutazione dei fatti.

La signora Moreira Ferreira presentava ricorso presso la Corte EDU, lamentando di non essere stata personalmente sentita dalla Corte d’appello. La Corte, con sentenza pronunciata il 5 luglio 2011, dichiarava sussistente la violazione dell’art. 6 §1.

Contestualmente, il 18 ottobre 2011, la Moreira Ferreira presentava una domanda di revisione presso la Corte Suprema, sostenendo che la sentenza della corte di appello del 19 dicembre 2007 era incompatibile con la decisione della Corte EDU del 5 luglio 2011. La Corte Suprema rigettava la domanda di revisione, sostenendo che la mancata disposizione dell’esame dell’imputato avesse costituito una mera irregolarità procedurale, e che dunque, secondo il diritto processuale portoghese, non vi fossero i presupposti per l’ammissione alla revisione. Di qui, un nuovo ricorso alla Corte EDU, per violazione del diritto all’equo processo.

2. La Decisione della Corte EDU

Investita di questo secondo ricorso, la Corte ha rilevato che, sebbene la questione proposta alla Corte Suprema portoghese certamente riguardasse l’esecuzione di una sentenza della Corte EDU del 2011, tale questione era al tempo stesso nuova agli occhi del giudice nazionale: la censura avanzata dalla ricorrente riguardava, infatti, i motivi di rigetto della domanda di revisione formulati dalla Corte suprema portoghese.

I Giudici hanno quindi ritenuto che, nell’esaminare della domanda di revisione, la Corte suprema aveva affrontato una questione nuova, vale a dire la validità della condanna della ricorrente alla luce della constatazione di una violazione del diritto ad un processo equo. La presunta irregolarità nella valutazione sull’ammissione alla revisione, e, più in particolare, gli errori che la ricorrente lamentava avessero alterato il ragionamento della Corte suprema, costituivano pertanto questioni nuove rispetto alla precedente sentenza della Corte.

La Corte EDU ha, inoltre, osservato che la Corte suprema aveva svolto nuova valutazione sulla questione dell’assenza della ricorrente all’udienza e sulle conseguenze di tale assenza per la validità della condanna. Sulla scorta di tale valutazione, il Giudice di legittimità aveva quindi dichiarato che la sentenza del giudice nazionale non era incompatibile con la sentenza della Corte europea, e, ritenendo che la validità della condanna non era controversa, aveva concluso confermando la pronuncia di secondo grado.

In virtù di tale nuovo accertamento, le garanzie dell’art. 6 § 1 della Convenzione dovevano ritenersi applicabili al procedimento dinanzi alla Corte Suprema.

Inoltre, la Corte suprema aveva ritenuto che l’irregolarità procedurale constatata dai Giudici di Strasburgo, non fosse sufficiente grave da pregiudicare la compatibilità della sentenza di condanna con la decisione della Corte europea. Infine, ai sensi del diritto nazionale l’accertata irregolarità non concede alcun diritto alla riapertura del procedimento.

La Corte ha ritenuto che l’interpretazione della legge portoghese offerta dalla Corte suprema, pur avendo l’effetto di limitare il diritto alla revisione del procedimento, non fosse tuttavia arbitraria. Essa, infatti, da un lato è sostenuta dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, orientata a sostenere che la Convenzione non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento, dall’altro lato si giustifica per la mancanza di un approccio uniforme tra gli Stati membri in merito ai meccanismi di revisione delle sentenze.

La Corte ha, poi, sottolineato che nella propria  pronuncia del 5 luglio 2011, essa stessa aveva affermato che la riapertura del procedimento rappresentava in linea di principio un modo appropriato per risolvere la violazione, ancorché non per forza necessario o esclusivo. In tale occasione, i Giudici di Strasburgo avevano quindi evitato di imporre indicazioni vincolanti su come eseguire la propria sentenza ed avevano lasciato allo Stato un ampio margine di manovra sul punto. Di conseguenza, la riapertura dei procedimenti non costituiva l’unica via per eseguire la sentenza della Corte del 5 luglio 2011; al più essa rappresentava l’opzione più desiderabile. Nondimeno, l’opportunità di percorrere questa via rimaneva oggetto di valutazione da parte dei giudici nazionali, alla luce del diritto interno e delle circostanze particolari del caso.

La Corte ha dunque negato che la lettura operata dalla Corte suprema interna della sentenza del 2011 si sia fondata su un errore manifesto in fatto o in diritto, con conseguente negazione di un equo processo.

In conclusione, i Giudici europei hanno ritenuto che il rifiuto della Corte Suprema di riaprire il procedimento, come richiesto dalla ricorrente Moreira Ferreira, non aveva alterato le conclusioni della prima pronuncia europea e che i motivi su cui essa era stata fondata rientravano nel margine di apprezzamento del giudice nazionale.

Di qui, la conclusione che non vi fu violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

Si segnalano infine le opinioni dissenzienti di alcuni giudici, fra cui Paulo Pinto de Albuquerque, che saranno in seguito compiutamente analizzate.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, Da Strasburgo: l’accertata violazione della Convenzione EDU non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8