L’irrilevanza penale dell’omessa rimozione della struttura stagionale assentita
Tribunale di Lecce, sentenza, 20 giugno 2017
Giudice F. Malagnino
Il Tribunale di Lecce affronta, in maniera originale e con argomentazioni di logica giuridica puntuali, la questione della rilevanza penale dell’omessa rimozione di uno stabilimento balneare, regolarmente assentito, al termine della stagione.
Il giudice salentino, dopo aver ricostruito, con metodo sillogistico, le premesse utili ad affrontare la problematica sottoposta alla sua cognizione, affronta l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che ammette la configurabilità del reato edilizio nel caso di mancata rimozione di manufatti stagionali assentiti con permesso pluriennale, escludendone il fondamento sulla base di un rigoroso ragionamento giuridico edificato sui principi e sulle regole della grammatica penale.
Il Tribunale evidenzia, con un argomentare, in un certo senso, “controfattuale” rispetto all’ipotesi (giuridicamente inaccettabile) della configurabilità dell’abuso edilizio mediante omissione, una serie di inevitabili paradossi che tale ipotesi porterebbe ad ammettere contro ogni logica esegetica.