L’art. 69 quarto comma c.p., che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, è parzialmente contrario a Costituzione.
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8 – ISSN 2499-846X
Corte costituzionale, sentenza n. 205 del 2017
Presidente Grossi, Relatore Lattanzi
Con sentenza depositata ieri 17 luglio, la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. sollevata dalla Corte di Appello di Ancona con ordinanza del 29 febbraio 2016.
Si tratta, anticipiamo subito, della regola che, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti operato dal giudice in sede di commisurazione della pena, vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla aggravante della recidiva reiterata, prevista dall’art. 99 comma 4 c.p..
Ricorderà il lettore che la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa norma, nella parte in cui poneva il divieto di prevalenza delle attenuanti previste dall’art. 648, comma 2, c.p. (ricettazione di particolare tenuità, sentenza n. 105/2014), dall’art. 609-bis, comma 3, c.p. (violenza sessuale di minore gravità, sentenza n. 106/2014), nonché dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cd. attenuante della collaborazione, sentenza n. 74/2016, in questa Rivista, ivi), sulla recidiva ex art. 99, comma 4 , c.p..
Per ciò che riguarda il caso di specie, fatti di bancarotta fraudolenta di notevole levità avrebbero richiesto l’applicazione, perché ritenuta prevalente sulla recidiva, dell’attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 219, terzo comma, della legge fallimentare (danno patrimoniale di speciale tenuità). Tuttavia, proprio in ossequio al citato comma quarto dell’art. 69 c.p., siffatta operazione appariva invero illegale.
Orbene, il Giudice a quo paventava, nella propria ordinanza di rimessione, che tale descritta disposizione si ponesse in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3), il principio di offensività del fatto di reato (art. 25 secondo comma) ed il principio di proporzione della pena (art. 27 terzo comma).
Tali censure la Corte ha accolto integralmente. Vediamo brevemente i dettagli della questione e della pronuncia.
1. L’ordinanza del Giudice a quo
Riteneva in primo luogo il Giudice rimettente che “la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso. Il recidivo reiterato responsabile di una bancarotta fraudolenta ultramilionaria, al quale siano applicate le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di un episodio di modesta gravità, «con limitati o nulli pregiudizi concreti ai creditori», al quale siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942”.
In altre parole, il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata posto dalla norma censurata “produce conseguenze sanzionatorie irragionevoli, in quanto finisce per equiparare ai fini sanzionatori casi oggettivamente lievi a casi di particolare allarme sociale”.
Inoltre, la norma censurata sarebbe in contrasto con il principio di offensività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., “che, con il suo espresso richiamo al fatto commesso, attribuirebbe una rilevanza fondamentale all’azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore e non solo in quanto manifestazione sintomatica di pericolosità sociale, implicando conseguentemente la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi, senza che la considerazione della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente avere rilievo esclusivo”.
Infine, la norma censurata violerebbe il “principio di proporzionalità della pena (nelle sue due funzioni retributiva e rieducativa), previsto dall’art. 27, terzo comma, Cost., perché una pena sproporzionata alla gravità del reato commesso da un lato non può correttamente assolvere alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall’altro non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice: la condanna a tre anni di reclusione per condotte di modestissimo valore non potrebbe essere considerata, chiunque ne sia l’autore, una risposta sanzionatoria proporzionata”.
2. Le motivazioni del Giudice costituzionale
Come si è anticipato, la Corte, investita della questione, ha ritenuto quest’ultima pienamente fondata, accogliendo tutti gli argomenti più sopra esposti.
Ha notato infatti il Giudice delle leggi, che “il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva reiterata conduce a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli”.
Il Giudici, citando abbondante giurisprudenza di legittimità, hanno ricordato che “la circostanza attenuante prevista dall’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 è una circostanza speciale, di natura oggettiva e ad effetto speciale, perché prevede una diminuzione «fino al terzo» della pena in concreto comminata. La disposizione, insomma, allude direttamente, al risultato dello scomputo, cioè alla pena finale, che, dunque, può essere portata, appunto, fino al terzo di sé stessa”.
Ha inoltre notato la Corte che “nel caso in questione è evidente la notevole divaricazione tra le cornici edittali stabilite dal legislatore per le fattispecie base previste dagli artt. 216, 217 e 218 del r.d. n. 267 del 1942 e quelle stabilite per le rispettive ipotesi attenuate a norma dell’art. 219, terzo comma”.
Per ciò che invece riguarda l’istituto della recidiva, la Corte ha posto in luce la propria giurisprudenza interna, notando che “tale istituto riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo: il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare ‘neutralizzata’ da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità”.
In buona sostanza, la norma censurata si pone in contrasto, sia con l’art. 3, sia con l’art. 25, secondo comma, Cost., perché “determina l’applicazione irragionevole della stessa pena a fatti di bancarotta oggettivamente diversi e in modo non rispettoso del principio di offensività”.
La Corte, infine, ha ritenuto fondata anche la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).
Nel porre in luce la propria giurisprudenza, la Corte ha ricordato che “l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale che governa la complessa attività commisurativa della pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo comma, Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo dell’applicazione delle circostanze” (sentenze n. 106 e n. 105 del 2014). “Nel caso in esame, infatti, il divieto legislativo di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 impedisce il necessario adeguamento, che dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione della pena stabilita dal legislatore per la bancarotta fraudolenta con un danno patrimoniale di speciale tenuità”.
In conclusione, la Corte ha rilevato il carattere palesemente sproporzionato del trattamento sanzionatorio determinato dall’innesto della deroga al giudizio di bilanciamento sull’assetto delineato dall’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942. Così, ha concluso la Consulta che la norma censurata “è in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena, che implica un costante ‘principio di proporzione’ tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra”.
Per tutti tali motivi, la Corte ha dichiarato l’art. 69 comma 4 c.p., contrario a Costituzione per violazione degli art. 3, 25 secondo comma, e 27 terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p..
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, L’art. 69 quarto comma c.p., che vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, è parzialmente contrario a Costituzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8