ARTICOLIDIRITTO PENALE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 12 luglio 2017, n. 110 sull’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 la Legge 12 luglio 2017, n. 110 relativa all’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano.

Come già anticipato, l’art. 1 della Legge ha introdotto gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura:

Art. 613-bis (Tortura)
Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura)
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L’art. 2 della Legge ha modificato l’art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite) aggiungendovi il seguente comma 2-bis «Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

In base a quanto previsto dall’art. 6, la legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione Giurisprudenza Penale

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