Connessione teleologica: alle Sezioni Unite una questione circa la necessità che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo
Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 21 luglio 2017 (ud. 17 luglio 2017), n. 36278
Presidente Di Tomassi, Relatore Magi
Segnaliamo l’ordinanza in oggetto con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto in tema di cd. connessione teleologica (art. 12 comma 1 lett. c cod.proc. pen.).
Art. 12 c p.p. – casi di connessione
Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;
b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.
E’ noto – si legge nell’ordinanza – che pure a fronte di una formulazione di tale disposizione che indica la ragione di connessione in termini oggettivi («se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri»), una consistente linea interpretativa (si veda ad esempio Sez. I, 02/03/2016, n. 5970) ritiene necessaria, specie in caso di reati commessi in concorso, la piena coincidenza soggettiva tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
A tale orientamento, venuto in essere anche in ragione della originaria formulazione del testo di legge (sino alla modifica del 1991), che testualmente recitava «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri», si contrappone una diversa linea interpretativa (si veda ad esempio Sez. III, 16/01/2013, n. 12838) secondo cui, proprio in virtù della natura oggettiva del nesso, non è richiesto, per la configurabilità della connessione teleologica, che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.
Tra le decisioni che hanno aderito a tale ultimo indirizzo si veda, tra le più recenti, la sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (dott.ssa Chiara Valori), del 3 luglio 2017, secondo cui «ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 lett. c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo».
Si tratta di un contrasto giurisprudenziale – ha aggiunto la Corte – risalente nel tempo ed approdato per ben due volte innanzi all’organo di composizione dei contrasti interpretativi, senza tuttavia trovare effettiva possibilità di risoluzione (nell’ultima occasione in cui la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, infatti, era stata dichiarata la inammissibilità dell’atto di appello e ciò aveva reso impossibile l’esame della questione interpretativa).
In conclusione, è stata sollevata la seguente questione: «se, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12 lett. c), cod. proc. pen., sia richiesta l’identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo».