Ricorso del Ministero avverso provvedimenti del Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter O.P. e condanna al pagamento delle spese processuali: rimessa una questione alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. I, 28 luglio 2017 (ud. 21 luglio 2017), n. 37793
Presidente Di Tomassi, Relatore Novik
In tema di ricorsi avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza ai sensi degli artt. 35-bis (Reclamo giurisdizionale) e 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati) Ord. Pen., segnaliamo l’ordinanza con cui la prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione circa la qualità rivestita dal Ministero della Giustizia e dal Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nel processo e, in particolare, se sia o meno applicabile l’art. 616 c.p.p. che, in caso di inammissibilità o di rigetto del ricorso, prevede la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma da Euro Euro 258 a 2065 della parte privata che lo ha proposto.
E’ stata dunque rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: ««Se il Ministero della Giustizia, che ricorre avverso provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter Ord. Pen., possa essere condannato al pagamento delle spese processuali, ed eventualmente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nel caso di rigetto o di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.».