ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOMisure cautelari

Misure cautelari ex art. 27 c.p.p. e possibilità di motivare per relationem: sollevata questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Brescia, Ordinanza, 8 febbraio 2017
Presidente estensore Mocciola, giudici Guerrerio (estensore) e Di Fazio

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Brescia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in tema di misure cautelari emesse ex art. 27 c.p.p. (Misure cautelari disposte dal giudice incompetente), con specifico riferimento alla possibilità per il giudice competente di motivare per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.

E’ noto, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari emesse ex art. 27 c.p.p., «il giudice competente ben può motivare per relationem con riferimento all’ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente, purché la motivazione di quest’ultima risulti congrua rispetto alle esigenze giustificative del nuovo provvedimento, che deve dar conto, in motivazione, della predetta congruità». Secondo il Tribunale di Brescia, tale principio – sebbene consolidato in giurisprudenza – si porrebbe in contrasto con una serie di parametri costituzionali, tra cui gli articoli 13 comma 2, 111 comma 4 e 25 comma 1 Cost.

1. Quanto al primo parametro – osserva il giudice a quo – «la  libertà personale, diritto inviolabile dell’individuo, usufruisce di  una duplice garanzia costituzionale: attraverso l’art. 13, comma II, la riserva – assoluta – di legge e la riserva  di  giurisdizione.  La  prima  garanzia, disponendo che  qualsivoglia  forma  di  restrizione  della  libertà personale è possibile nei soli casi e  modi  previsti  dalla  legge, riserva al legislatore ordinario la disciplina di quelle restrizioni, ovverosia la tipizzazione dei casi e dei modi in cui la restrizione della libertà personale può essere disposta».

Verrebbe così violato il principio della autonoma valutazione da parte del giudice, in quanto ammettere «un’esposizione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari  integralmente  riproduttiva dell’esposizione  di quei medesimi elementi di cui ad  altro  provvedimento  cautelare e assunto da giudice incompetente, ha esteso il significato di autonoma valutazione ad ogni possibile modo di esposizione dei presupposti della misura,  ivi compreso quello di assumere come propria la valutazione in realtà effettuata da altro organo giurisdizionale».

2. Sotto altro profilo – continua l’ordinanza – il principio di diritto enunciato si porrebbe in contrasto con l’obbligo di motivazione, attraverso cui «si esplicita il percorso argomentativo, logico e giuridico, attraverso cui l’organo giudicante a ciò deputato (competente) giustifica, alla stregua degli stretti parametri normativi, il provvedimento restrittivo della libertà personale dell’indagato». La motivazione, per  assolvere  la  sua  funzione, «deve essere adeguata,  specifica e  puntuale  affinché vi sia la concreta dimostrazione che il giudice ha correttamente  esercitato  il  potere che gli è attribuito»; il  provvedimento  limitativo   della   libertà personale – continua il giudice a quo – «può infatti essere adottato esclusivamente dall’autorità giudiziaria e deve essere motivato nei termini anzidetti perché sia soddisfatta la  garanzia circa la verifica della  presenza delle condizioni  di legge che legittimano  quella restrizione e il provvisorio sacrificio della libertà personale».

Ne deriva che l’interpretazione degli articoli 27 e 292 c.p.p. data dalla Cassazione – tale per cui è soddisfatto l’obbligo di motivazione anche se l’ordinanza cautelare rinvia in modo integrale ed esclusivo ad una fonte terza  (quand’anche appartenente al medesimo potere giudiziario), e, quindi, ad una fonte diversa rispetto all’autorità investita del potere di adottare quel provvedimento – contrasterebbe con le  norme  degli  articoli 13, comma II e 111, comma VI Cost, «non essendo ammissibile che il giudice autore del provvedimento cautelare abdichi interamente al suo obbligo, rinviando sic et simpliciter ad atti assunti da giudici diversi».

3. Infine, il principio di diritto citato contrasterebbe anche con il combinato disposto degli art. 25, comma I e 111, comma VI, Cost., «laddove consente al giudice  naturale (ossia quello competente per  territorio)  di  declinare  il  proprio obbligo motivazionale e di  limitarsi  a  riprodurre  la  motivazione adottata  dal  giudice  incompetente  senza  aggiungere valutazioni autonome ed integrative».

In conclusione, il Tribunale di Brescia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di legittimità costituzionale degli articoli 27 e 292 c.2 lett. c) c.p.p. nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 27 c.p.p. consentirebbe al giudice competente di motivare  facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo.

Redazione Giurisprudenza Penale

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