ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli entiRiti alternativi

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, Ordinanza, 27 marzo 2017
Giudice Stefano Corbetta

La presente ordinanza offre interessanti spunti di riflessione in merito all’ambito applicativo dell’istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. Entrando nello specifico, la difesa di una Società a responsabilità limitata chiamata a rispondere di un illecito ex D.Lgs. 231/2001 chiedeva al Tribunale di Milano che il procedimento fosse sospeso per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento di un programma di trattamento che prevedeva, in capo all’ente, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Sciogliendo ogni riserva a riguardo, il Tribunale milanese respinge l’istanza difensiva, escludendo che l’istituto possa essere trovare applicazione anche nei confronti degli enti. Il Tribunale prende le mosse del proprio ragionamento, constatando, in prima battuta, che nessuna norma di cui agli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. (e neppure del D.Lgs. 231/2001) prevede espressamente che l’ente possa giovarsi dell’istituto in esame e che, quindi, l’unica strada ermeneutica per sciogliere la questione riguarda la possibilità di un’applicazione analogica dell’istituto.

Date tali premesse, il Tribunale si sofferma sulla natura della messa alla prova e, in particolare, analizza se l’istituto abbia natura di diritto processuale – che non sarebbe di alcun ostacolo a eventuali interpretazioni analogiche – o di diritto sostanziale, che (al contrario) escluderebbe ogni possibilità di estensione dell’istituto in malam partem, stante il principio costituzionale della riserva di legge.

Prendendo spunto dalle recenti conclusioni a cui erano pervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU., 31 marzo 2016, n. 36272), il Tribunale riconosce che la messa alla prova ha una dimensione prettamente ibrida e racchiude in sé sia profili di diritto processuale che aspetti più schiettamente sostanziali.

In particolare, la natura processuale della messa alla prova “la colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio” (p. 2) e “realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita” (p. 2).

D’altro canto, osservando l’altra faccia della medaglia, il Tribunale riconosce anche e “soprattutto, la natura sostanziale” dell’istituto, il quale “persegue scopi socialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” (p. 2).

Ciò posto, stante la dimensione (anche e soprattutto) di diritto sostanziale della messa alla prova, il Tribunale fa richiamo ai corollari del principio di legalità ex art. 25, comma 2 Cost. in materia penalistica, ricordando l’insegnamento della recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 230/2012), in forza del quale il potere di normazione di materia penalistica – in quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo e, in particolare, sulla sua libertà personale – è riservato all’organo legislativo e alle fonti primarie.

Precisa poi il Tribunale: “mentre il principio della riserva di legge può, a certe precise e limitate condizioni, essere relativo quanto alla descrizione del precetto, esso ha carattere assoluto quanto all’individuazione della pena” (p. 2). Ne consegue così che “la sanzione da applicare ad una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l’interpretazione analogica. In caso contrario l’interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza sia sulla stessa efficacia determinante delle disposizioni penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con l’intervento del giudice il comportamento del soggetto attivo del reato ad una pena non costituente oggetto di specifica comminatoria legislativa” (p. 2, che richiama Cass. SS.UU., 26 maggio 1984, n. 5655).

Tutto ciò posto, le conclusioni sono facilmente intuibili: “in assenza, de jure condito, di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168 bis c.p. alla categoria degli enti, ne deriva che l’istituto in esame, in ossequio al principio di riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti, e quindi alle società imputate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001” (p. 2).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9