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Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: depositate le motivazioni delle Sezioni Unite sulla violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 5 settembre 2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 40076
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo

Segnaliamo il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza penale ex art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all’art. 8, D. Lgs. cit.

Ricorderanno i lettori che la questione era stata assegnata alle Sezioni Unite ex art. 610 c.p.p., trattandosi di “questione di speciale importanza“, alla luce della sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera della Corte EDU che aveva ritenuto sussistente, tra l’altro, la violazione dell’art. 2, Protocollo 4 alla CEDU (libertà di circolazione) per il deficit di precisione e di prevedibilità delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale di un individuo, così imponendo ai giudici nazionali la necessità di vagliare la coerenza della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali.

La questione rimessa alle Sezioni Unite era la seguente: «Se la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”».

Come avevamo anticipato, il 27 aprile scorso le Sezioni Unite avevano escluso che la violazione delle prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggipossa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate.

Oggi sono state depositate le motivazioni.

Redazione Giurisprudenza Penale

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