Le Sezioni Unite: i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2017 (ud. 20 luglio 2017), n. 42361
Presidente Canzio, Relatore Vessicchelli
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 13843 del 2017, la IV sezione aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n.67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art.585 cod. proc. pen., non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’arti legge 7 ottobre 1969, n.742».
Con sentenza depositata in data 18 settembre 2017, le Sezioni Unite hanno affermato che «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, stabilita dal d.l. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale».