ARTICOLICONTRIBUTIDiritto Penitenziario

In tema di colloqui tra il Garante regionale e il detenuto sottoposto al 41-bis

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9 – ISSN 2499-846X

Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, 27 giugno 2017
Fabio Gianfilippi

1. L’ordinanza in rassegna, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, enuncia una rilevante affermazione di principio, così compendiabile: i colloqui tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis, comma 2, ord. penit. e i Garanti regionali delle persone soggette a restrizione della libertà personale a) non sottostanno alla disciplina dettata per i colloqui con i terzi, b) non si computano nel numero massimo mensile e c) si svolgono, senza vetro divisorio, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

2. La figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 12-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14) con lo scopo di offrire una forma di tutela extra-giurisdizionale alle persone in vinculis, tra l’altro, promuovendone l’esercizio dei diritti, verificando le condizioni detentive e il trattamento operato dall’amministrazione, segnalando eventuali abusi. Oltre al potere di ricevere istanze o reclami in forma orale o scritta, anche in busta chiusa (art. 35 ord. penit.), il Garante può far visita agli istituti penitenziari senza il bisogno di autorizzazione (art. 67, lett. l-bis, ord. penit.) ed è ammesso ad avere colloqui con i detenuti e gli internati (art. 18 ord. penit.).

Sotto tale ultimo aspetto, alcune circolari del D.A.P. hanno specificato che ove costui, avvalendosi della prerogativa di accesso all’istituto ex art. 67 ord. penit., interloquisca con i ristretti, tali interlocuzioni non si sostanziano (e non possono travalicare) nei colloqui in senso tecnico previsti dall’art. 18 ord. penit., di talché non devono essere computate ai fini del raggiungimento dei limiti numerici sanciti dall’art. 37, comma 8, reg. esec. Qualora, invece, egli intenda effettuare un vero e proprio confronto vis-à-vis con il detenuto, trova applicazione la disciplina dettata per i contatti con gli estranei, risultando dunque necessaria l’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria o di quella amministrativa, subordinata alla sussistenza di «ragionevoli motivi» come disposto dall’art. 37, comma 1, reg. esec., e fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi.

E così, nel caso di specie, in ossequio a detta regolamentazione, il soggetto reclamante, il quale manifestava l’intenzione di avere contatti con il Garante locale, si vedeva prospettare dalla Casa circondariale di Terni l’alternativa tra l’effettuazione di mere interlocuzioni con quest’ultimo in occasione delle visite all’istituto, interlocuzioni comunque assoggettate a controllo visivo ed auditivo da parte del personale di polizia penitenziaria, e, come altra opzione, lo svolgimento di un colloquio individuale tecnicamente inteso, il quale, tuttavia, essendo il detenuto sottoposto al regime di “carcere duro”, sarebbe stato computato come l’unico mensile a sua disposizione ed eseguito secondo le stringenti modalità previste dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit.

L’adito Magistrato di Sorveglianza, con ampia motivazione, ha accolto il reclamo, disapplicando, di conseguenza, le citate disposizioni amministrative.

3. Anzitutto, il Giudice spoletino mette a confronto due norme: l’art. 18 ord. penit., da un lato, e l’art. 37 reg. esec., dall’altro.

L’art. 18 ord. penit., nel trattare, al primo comma, delle persone ammesse ad effettuare colloqui visivi con i detenuti, menziona tre categorie di soggetti – i congiunti, le altre persone, il Garante – e, come si precisa nell’ordinanza, il fatto che quest’ultima figura venga tenuta distinta dalle altre due mediante l’impiego, nell’enunciato normativo, della congiunzione «nonché», sarebbe indicativo della volontà del legislatore di conferirle una propria autonomia. Il Garante rappresenterebbe, infatti, un tertium genus, un soggetto, cioè, differente e non inquadrabile né – come ovvio – tra i congiunti, né tra le «altre persone» di cui ragiona l’art. 18, comma 1, ord. penit., dovendo le medesime essere intese come quelle legate al detenuto da un vincolo amicale o professionale.

Per converso, l’art. 37 reg. esec. omette qualsiasi riferimento alla figura del Garante e da ciò conseguirebbe che quanto ivi disposto non possa trovare applicazione ai colloqui visivi con costui, di talché l’effettuazione degli stessi, da un lato, non sarebbe subordinata alla sussistenza di «ragionevoli motivi» – diversamente da com’è previsto in ordine a quelli con i terzi – e, dall’altro, non inciderebbe ai fini del raggiungimento dei limiti numerici.

Il dato testuale sembra inequivocabilmente suggellare la prima affermazione. Il Garante, invero, in quanto terzo “qualificato” ai sensi dell’art. 18 ord. penit., è figura autonoma e distinta dalle «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» cui fa riferimento l’art. 37, comma 1, reg. esec., ergo: il detenuto che intenda svolgervi un colloquio visivo non è tenuto a dimostrare la ricorrenza di ragionevoli motivi onde ottenere l’autorizzazione prescritta dalla disciplina regolamentare. Del resto, anche sul piano teleologico, come asserisce il giudicante, non sarebbe conferente con le finalità di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale che lo svolgimento del confronto visivo con il Garante fosse sottoposto alla sussistenza della predetta condizione, cioè, in buona sostanza, ad un giudizio di “meritevolezza” da parte di quella stessa amministrazione carceraria che verosimilmente rappresenta la naturale “controparte” dell’authority in discorso.

Invece, quanto alla seconda affermazione, il testo normativo non pare di grande aiuto. Non è dato, infatti, rinvenire alcun elemento letterale capace di dimostrare che il “tetto” di colloqui mensilmente fruibili previsto dall’ottavo comma dell’art. 37 reg. esec. si riferisca soltanto ai confronti visivi con i famigliari e con le altre persone e non anche a quelli con il Garante, figura che, come si è ampiamente visto, è menzionata specificamente dall’art. 18, comma 1, ord. penit., a differenza, peraltro, dei difensori, dei magistrati di sorveglianza, degli educatori, ed, in generale, di tutti coloro che possono interloquire face to face con il detenuto. Ciò che, tuttavia, induce il Giudice spoletino a decidere nel senso di cui sopra risiede nella funzione che l’autorità in argomento è chiamata ad espletare. Invero, quest’ultima, come si afferma nell’ordinanza in rassegna, in quanto figura preposta istituzionalmente alla vigilanza delle condizioni detentive, andrebbe assimilata – per quanto è qui d’interesse – al magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 75 reg. esec., ha l’obbligo di incontrare i detenuti che ne facciano richiesta in periodici colloqui individuali, che non vengono certamente computati nel numero mensile: come a dire che la funzione esercitata dal Garante renderebbe i colloqui con costui ontologicamente differenti rispetto a quelli con i congiunti o con le persone legate al detenuto da un mero rapporto amicale o professionale, i quali, al contrario, perseguono obiettivi ricollegabili all’esigenza, costituzionalmente riconosciuta, di mantenimento delle relazioni famigliari e dei rapporti con il mondo esterno.

4. Svolte le predette osservazioni di carattere generale, formulate in relazione agli artt. 18 ord. penit. e 37 reg. esec., e dunque riferibili alle due categorie di soggetti in vinculis contemplate da tale ultima disposizione regolamentare – vale a dire i detenuti in regime ordinario, nonché quelli imputati o condannati per reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. –, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto entra nel merito del caso di specie, ove, al contrario, il reclamante è sottoposto alla peculiare disciplina extra ordinem prevista dall’art. 41-bis, comma 2, ord. penit. Nondimeno, le conclusioni a cui perviene si collocano sulla medesima lunghezza d’onda.

Invero, mutatis mutandis, secondo il Giudice spoletino, nemmeno i colloqui tra il Garante e coloro nei cui confronti è disposta l’applicazione del “carcere duro” sarebbero assoggettabili alla regolamentazione prevista per quelli con i terzi, né sarebbero computabili nel numero mensile disponibile. Anzi, a quanto pare, detti principi sembrerebbero valere a fortiori in relazione a tali soggetti. Infatti, per un verso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. costoro possono effettuare confronti visivi con persone diverse dai familiari e conviventi soltanto in «casi eccezionali», e dunque al ricorrere di una condizione – la sussistenza di casi eccezionali, appunto – ancora più restrittiva rispetto ai «ragionevoli motivi» di cui all’art. 37, comma 1, reg. esec., condizione che, ove si accogliesse la tesi inversa rispetto a quella prospettata dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, renderebbe particolarmente “ostile” l’accesso al colloquio con il Garante, svilendo notevolmente la funzione di garanzia che egli è chiamato ad espletare.

Per altro verso, qualora detto colloquio fosse computato ai fini del raggiungimento del limite quantitativo, esaurirebbe, per i detenuti in regime di differenziato, la possibilità di effettuare quell’unico confronto mensile che l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. concede loro, con la conseguenza che, volendo incontrare il Garante, essi dovrebbero rinunciare, nel mese in corso, ad incontrare i famigliari. Soluzione, questa, che lo stesso Magistrato di Sorveglianza ritiene inconciliabile tanto con il principio di umanità della pena, ponendo il soggetto in vinculis dinanzi all’alternativa “secca” tra il colloquio con i famigliari e quello con il Garante, quanto con il principio di eguaglianza, offrendo ai detenuti sottoposti al “carcere duro” la possibilità di confrontarsi con quest’ultimo in un’unica occasione mensile, a fronte delle sei a disposizione dei detenuti comuni, e ciò nonostante la condizione di maggior delicatezza che l’applicazione del 41-bis verosimilmente determina.

5. Quanto alle modalità di svolgimento del colloquio con il Garante, il Giudice spoletino enuncia il principio secondo il quale lo stesso sarebbe da effettuarsi senza vetro divisorio e senza controllo auditivo, con il mero controllo visivo previsto, in via generale, dall’art. 18 ord. penit. Sul punto, si rinviene la discrasia tra la decisione in rassegna ed un precedente arresto del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che, con ordinanza depositata il 13 novembre 2015, in un caso analogo, disponeva, al contrario, la sottoposizione del confronto con il Garante alla rigida disciplina dettata dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit., riconoscendo al direttore dall’istituto la possibilità di richiedere all’autorità giudiziaria competente di autorizzare, se del caso, l’effettuazione del controllo auditivo e della registrazione, impregiudicata la videosorveglianza.

Per converso, l’odierno giudicante afferma, tra l’altro, che, da un lato, l’effettuazione del colloquio in una saletta munita di vetro divisorio a tutta altezza, sotto registrazione audio e videoregistrazione determinerebbe un grave pregiudizio all’esercizio del diritto del detenuto al confronto con il Garante, pregiudizio inconferente rispetto agli obiettivi del “carcere duro” e, quindi, ingiustificato; dall’altro, considerate le finalità a cui detto confronto adempie, risulterebbe indispensabile la piena libertà di espressione per il soggetto in vinculis, il quale dovrebbe, di conseguenza, essere posto in una condizione di completa tranquillità che soltanto l’assoluta riservatezza del colloquio può assicurare. Peraltro, con specifico riferimento al controllo auditivo, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto evidenzia, inoltre, come la possibilità per il detenuto di rivolgere istanze o reclami, in forma orale o scritta, «anche in busta chiusa», al Garante (art. 35, n. 3, ord. penit.), corroborata dal divieto di sottoporre a limitazioni e controlli la corrispondenza epistolare o telegrafica ad esso indirizzata o da esso inoltrata (art. 18-ter, comma 2, ord. penit.), rappresenterebbe l’estrinsecazione più evidente della necessità, legislativamente riconosciuta, di interloquire riservatamente con costui.

Dunque, secondo questa impostazione ermeneutica, l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. non sarebbe applicabile ai colloqui con il Garante.

In effetti, a ben vedere, i presidi di sicurezza ivi previsti – e, più in generale, lo stesso regime differenziato – rispondono all’esigenza di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, avendo come obiettivo quello di spezzare il vincolo associativo che lega i membri delle organizzazioni criminali e di interdire i collegamenti tra i detenuti collocati in posizione verticistica all’interno delle stesse e le consorterie operanti all’esterno del carcere. La funzione preventiva, e non afflittiva, dell’istituto impone, pertanto, che le misure adottate con il provvedimento ablatorio siano soltanto quelle finalizzate a tutelare la salus populi, non potendosi disporre prescrizioni inconferenti e non necessarie rispetto al soddisfacimento delle esigenze cui l’istituto adempie, in quanto altrimenti ingiustificate e meramente vessatorie. E allora, delle due l’una: o si afferma, in capo alla figura del Garante, una presunzione “di compiacenza” rispetto all’intento del soggetto in vinculis di mantenere contatti con il sodalizio onde assumere a regola di esperienza la disponibilità di tale authority a prestarsi da tramite fra il detenuto stesso e la compagine delinquenziale, con la conseguente doverosa applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit. anche ai colloqui con il Garante, in quanto, a questo punto, legittimata dalle istanze securitarie alle quali adempie il “carcere duro”; oppure, al contrario, si ammette che, sulla base dell’id quod plerumque accidit, nonché in virtù del ruolo istituzionale ricoperto, egli non possa in alcun modo presumersi compiacente, donde l’impossibilità di sottoporre i predetti colloqui alla disciplina restrittiva prevista per quelli con persone legate al recluso da vincoli parentali o affettivi ovvero con terzi non qualificati, giacché, così argomentando, l’applicazione di tale disciplina non troverebbe giustificazione nelle esigenze a cui risponde il 41-bis.

6. Le importanti questioni alle quali il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con l’ordinanza in rassegna, offre puntuale risposta stanno via via formando oggetto dell’elaborazione pretoria e non solo.

In merito alle modalità di svolgimento dei colloqui tra i Garanti regionali delle persone soggette a restrizione della libertà personale e i detenuti sottoposti al regime differenziato, già s’è detto di come la pronuncia in analisi si collochi su una posizione antitetica rispetto a quella sposata dal Collegio perugino nella decisione precedentemente citata.

In ordine, invece, alla questione relativa all’assoggettabilità dei suddetti colloqui alla disciplina prevista per quelli con i terzi, nonché alla loro computabilità nel numero massimo mensile, si osserva, al contrario, come la giurisprudenza di merito sembri orientata verso una soluzione univoca, posto che anche il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, in un recente arresto datato 26 giugno 2017, è pervenuto alla medesima conclusione a cui, con l’ordinanza in analisi, è giunto il Giudice di Spoleto, accertando, in particolare, il diritto del detenuto ad avere colloqui con il Garante senza previa autorizzazione della Direzione del carcere ed escludendo che gli stessi siano alternativi rispetto a quello previsto dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. penit.

Peraltro, il principio che esclude tali colloqui dal “tetto” mensile a disposizione del soggetto in vinculis potrebbe ottenere espresso riconoscimento normativo qualora, tra le proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, diventasse legge quella avanzata dai magistrati Marcello Bortolato e Fabio Gianfilippi, in virtù della quale l’art. 37 reg. esec. verrebbe interpolato con il comma 10-bis recante la seguente disposizione: «I colloqui svolti con il difensore e con i garanti dei diritti dei detenuti non sono soggetti ai limiti indicati nei commi precedenti».

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Zunino, In tema di colloqui tra il Garante regionale e il detenuto sottoposto al 41-bis, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9