Sull’applicabilità dello stato di necessità al trasporto illecito di soggetti extracomunitari su territorio italiano
Tribunale di Palermo, Sezione GIP-GUP, 7 settembre 2016
Giudice dott. Modica
Segnaliamo la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato la causa di giustificazione dello stato di necessità a due imputati accusati di omicidio e del reato di cui all’ art. 12 D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) per aver promosso, organizzato ed effettuato il trasporto di soggetti extracomunitari su territorio italiano ponendosi alla guida di un gommone di soli 12 metri con 118 migranti a bordo.
Benché i due imputati fossero materialmente i conducenti del gommone – si legge nella sentenza – è emerso che «tutto il viaggio è stato gestito per intero da libici armati di tutto punto, i quali non si facevano scrupolo a minacciare di morte i passeggeri», compresi i due imputati che, pertanto, «non avevano altra scelta se non quella di commettere il reato in esame».
In un quadro di «estrema drammaticità e tensione, entrambi gli imputati si sono trovati in una situazione di assenza di capacità di autodeterminazione, commettendo il fatto ma certamente non volendolo, essendo costretti (per salvare la loro vita) da una situazione superiore alla loro volontà».
Per gli stessi motivi – conclude il giudice – «non può certamente imputarsi alla condotta degli imputati la morte di alcuni degli innumerevoli passeggeri del gommone», essendo stati i libici (e non gli imputati) «a decidere di avventurarsi per il Mediterraneo, quante persone dovevano salire e quale natante utilizzare».