Sulla possibilità per la Cassazione di concedere la sospensione condizionale della pena nel caso di immotivato diniego del giudice di merito
Cassazione Penale, Sez. IV, 14 settembre 2017 (ud. 6 luglio 2017), n. 41988
Presidente Montagni, Relatore Pezzella
Si segnala la pronuncia con cui la quarta sezione è tornata sulla possibilità, per la Corte di Cassazione, di annullare la sentenza impugnata e concedere, direttamente in sede di legittimità, la sospensione condizionale della pena nel caso di immotivato diniego sul punto da parte del giudice di merito
La Corte ha aderito all’orientamento prevalente all’interno della giurisprudenza secondo cui, nel caso in cui l’imputato abbia richiesto con l’atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d’appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte qua con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, soprattutto con riferimento al giudizio prognostico indicato nell’art. 164 cod. pen., circa la concedibilità o meno all’imputato dei benefici richiesti..
A tale orientamento se ne contrappone un altro, secondo cui, in caso di immotivato diniego di essa da parte del giudice di merito, sarebbe possibile annullare senza rinvio la sentenza impugnata concedendo direttamente in sede di legittimità la sospensione condizionale della pena.
Tale diverso indirizzo – si legge nella sentenza – non può essere condiviso, in quanto «il primo comma dell’art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative (l’entità della pena, i precedenti penali dell’imputato ecc.) ma che, al contrario, esclude ogni automatismo, implicando l’esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall’art. 133 al quale l’art. 164 rinvia».
Peraltro – conclude la Corte – «il giudizio prognostico previsto dalla norma in questione va effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento in cui è stata pronunciata la condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti attraverso una valutazione che sfugge dunque, anche per tale aspetto, al giudizio di legittimità e resta affidata alla discrezionalità del giudice di appello».