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Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge di fronte all’ossimoro della cristallizzazione del diritto vivente. L’epilogo dell’affaire Contrada

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. I, 20 settembre 2017 (ud. 6 luglio 2017) , n. 43112
Presidente Di Tomassi, Relatore Centonze, Ricorrente Contrada

A più di vent’anni dalla sentenza con la quale, per la prima volta, il Tribunale di Palermo ricondusse i fatti addebitati all’imputato Bruno Contrada alla discussa fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, il giudice nazionale, nuovamente investito del giudizio a seguito della nota sentenza CEDU Contrada c/Italia, del 14 aprile 2015, ha dichiarato ineseguibile e improduttiva di effetti penali la sentenza di condanna, individuandone la revoca ai sensi dell’art. 673 c.p.p quale unica soluzione compatibile con il rispetto dell’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte di Strasburgo, previsto dall’art. 46 CEDU (per le motivazioni della sentenzaclicca qui).

Lo scritto propone alcuni spunti critici con riferimento alle due questioni, strettamente connesse, della portata del predetto obbligo e dell’interpretazione dell’art. 7 CEDU, con particolare riferimento all’ingresso nel nostro ordinamento del principio della prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali quale corollario della disposizione convenzionale e alla sua compatibilità con l’art. 101, comma 2, Cost.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Delbono, Il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge di fronte all’ossimoro della cristallizzazione del diritto vivente. L’epilogo dell’affaire Contrada, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10