Misure di prevenzione e modelli sanzionatori
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 5 settembre 2017 (ud. 27 aprile 2017), n. 40076
Presidente Canzio, Relatore Fidelbo
L’Autore commenta la pronuncia n. 40076 delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza penale ex art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011 della condotta di chi violi le prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all’art. 8 del d. Lgs. cit.
La questione rimessa alle Sezioni Unite, a seguito della sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera della Corte EDU, era la seguente: «se la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”».
Con la decisione oggetto di commento, la Cassazione a Sezioni Unite ha escluso che la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” possa configurare il reato di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, in quanto si tratta di prescrizioni generiche e indeterminate.
Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Pulitanò, Misure di prevenzione e modelli sanzionatori, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10