ARTICOLIDiritto Penitenziario

La circolare sull’organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis O.P.

Per la sezione Diritto Penitenziario, segnaliamo ai lettori la circolare del DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) in merito alla organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis O.P.

Il regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario – si legge nel documento – è una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare – al di fuori dei casi consentiti dalla legge – contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata, detenuti o internati, all’interno degli istituti di pena nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti delle varie organizzazioni e quelli ancora operanti all’esterno.

Il precetto normativo – com’è evidente – è funzionale ad impedire la ideazione, pianificazione e commissione di reati da parte dei detenuti e degli internati anche durante il periodo di espiazione della pena e della misura di sicurezza. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso le prescrizioni contenute nella norma, rese operative in concreto con il provvedimento ministeriale, la cui corretta attuazione non può prescindere da una valutazione della funzione alla quale sono legate.

Le disposizioni impartite nelle pagine che seguono – prosegue la circolare – si prefiggono di ottenere la più puntuale funzionalità del regime e riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna, con particolare riferimento ai colloqui con i minori; al dovere in capo al Direttore dell’istituto di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; alla limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai soli casi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza; alla possibilità di tenere all’interno della camera detentiva libri ed altri oggetti utili all’attività di studio e formazione; alla possibilità di custodire effetti personali di vario genere, anche allo scopo di favorire l’affettività dei detenuti ed il loro contatto con i familiari.

Il presupposto fondamentale per il rispetto di tali insiemi di diritti è quello di garantire – attraverso la fissazione di regole cogenti – l’uniformità di applicazione all’interno dei vari istituti penitenziari delle norme e delle prassi che caratterizzano la detenzione secondo i dettami imposti dall’art. 41 bis O.P..

Le pagine che seguono – si conclude – forniranno precise linee guida per ottenere una regolamentazione omogenea dello svolgimento delle attività nelle sezioni detentive, nell’assoluto rispetto della legge e sulla base delle potestà rimesse alla competenza dell’Amministrazione Penitenziaria. Per altro verso, la concreta attuazione delle regole deve rimanere legata al fine preventivo e non deve essere vanificata da atteggiamenti ripetitivi e cadute di attenzione. Va ricordato, infatti, che la corretta attuazione del regime comporta, per ogni operatore penitenziario, anche l’assunzione di una funzione di garanzia rispetto alla sicurezza della comunità esterna.

Redazione Giurisprudenza Penale

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