La Cassazione si pronuncia sulla sindacabilità degli atti del parlamentare
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 24 luglio 2017 (ud. 6 giugno 2017), n. 36769
Presidente Rotundo, Relatore Corbo, P.G. Di Leo
Con la pronuncia in oggetto, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:
– i membri del Parlamento sono pubblici ufficiali anche in relazione alle attività diverse dalla partecipazione alla formazione di atti aventi forza di legge, in quanto il riferimento alla “funzione legislativa”, contenuto nell’art. 357 cod. pen., è comprensivo di tutte le attività (quali quelle di controllo o di indirizzo politico) tipicamente e storicamente connesse all’esercizio dell’attività parlamentare;
– l’attività posta in essere da un membro del Parlamento, quale rappresentante italiano nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen.;
– l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 cod. pen., contestato ad un membro del Parlamento in relazione all’attività svolta anche quale rappresentante italiano nell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Vilasi, La Cassazione si pronuncia sulla sindacabilità degli atti del parlamentare, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 10