Nulla la archiviazione per particolare tenuità del fatto non preceduta da una analoga richiesta del PM
Cassazione Penale, Sez. II, 4 ottobre 2017 (ud. 14 settembre 2017), n. 45630
Presidente Fumo, Relatore Recchione
In tema di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 411 c. 1-bis c.p.p.) si segnala la pronuncia con cui la seconda sezione ha annullato l’ordinanza con cui un giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza camerale fissata in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto nonostante tale causa di non punibilità non fosse stata invocata dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione.
Deve condividersi – si legge nella sentenza – quella giurisprudenza secondo cui «se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta), in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione».
Tale regola – precisa la Cassazione – trova condivisibile giustificazione nel fatto che «la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’ad 131 bis cod. pen. presuppone una valutazione positiva in ordine alla responsabilità e, dunque, si distingue dai casi “ordinari” di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità o infondatezza della notizia di reato».
Deve quindi ritenersi inibita al giudice per le indagini preliminari la archiviazione giustificata dal riconoscimento della lieve entità del fatto se non via stata una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero, in quanto «riconoscere al giudice tale facoltà comporterebbe, da un lato, l’assegnazione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilità, seppure nella dimensione “lieve”, in assenza di richiesta della procura e, dall’altro, la lesione del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa, che hanno diritto al contraddittorio sul punto».