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“Mondo di mezzo”: depositate le motivazioni del Tribunale di Roma

Tribunale di Roma, Sez. X in composizione collegiale, 16 ottobre 2017 (ud. 20 luglio 2017), n. 11730
Presidente Ianniello, Giudici Orfanelli – Arcieri

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il deposito delle 3200 pagine di motivazioni della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma nel procedimento relativo all’inchiesta soprannominata “mondo di mezzo” (Mafia Capitale).

Con riferimento al delicato tema della cd. «mafiosità» della associazione, il Tribunale ha ritenuto di escludere tale caratteristica non essendo possibile «attribuire mafiosità all’associazione volta al conseguimento illecito di appalti pubblici mediante intese corruttive, dal momento che, ai fini del reato di cui all’ art. 416 bis c.p., è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose perché capaci di infiltrazioni stabili nella sfera politico-economica».

La caratteristica specifica del modello associativo delineato dall’art. 416 bis cod. pen. – afferma il Tribunale – risiede nella modalità (ossia il metodo mafioso) attraverso cui l’associazione si manifesta concretamente: tale metodo «si connota dal lato attivo per l’utilizzazione, da parte degli associati, della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l’esterno dell’associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l’attività delittuosa».

In altri termini, il metodo mafioso si sostanzia nella sussistenza di tre requisiti specifici, tutti e tre necessari ed essenziali e cioè:

  1. la forza d’intimidazione, intesa come capacità dell’organizzazione di incutere paura in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione;
  2. l’assoggettamento, inteso come stato di sottomissione e succubanza psicologica delle potenziali vittime dell’intimidazione – individuate in base al territorio di influenza della consorteria criminale – assoggettamento derivante dalla convinzione dell’esposizione ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell’associazione;
  3. l’omertà, intesa come presenza – sul territorio dominato – di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, rifiuto e paura che si manifestano comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti.

Le cordate politico-affaristiche oggetto di attenzione – prosegue la sentenza – peraltro «non sono risultate prerogativa esclusiva del “gruppo Buzzi”, sicchè deve constatarsi un sostanziale e gravissimo inquinamento dei rapporti tra politica ed imprenditoria» che, se da un lato «giustifica il sentire comune, che attribuisce a tale sistema di potere una complessiva “mafiosità”, alla quale dovrebbero essere ricondotti i fatti esaminati», dall’altro evoca «un concetto di “mafiosità” che non è quello recepito dal legislatore nella attuale formulazione della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. per la quale, come già detto, non è sufficiente il ricorso sistematico alla corruzione ed è invece necessaria l’adozione del metodo mafioso, inteso come esercizio della forza della intimidazione».

Tali conclusioni – si legge nella decisione – sono apparse «obbligate sia per la attuale formulazione dell’art. 416 bis c.p., sia per l’impossibilità di interpretazioni talmente estensive di tale norma da trasformarsi – con violazione del principio di legalità – in vere e proprie innovazioni legislative, che rimangono riservate al legislatore».

Redazione Giurisprudenza Penale

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