Omicidio stradale e computo delle circostanze (art. 590-quater c.p.): sollevata questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Roma, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, ordinanza, 16 maggio 2017
Giudice dott. Costantino De Robbio
In tema di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p. (relativo al computo delle circostanze) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 589-bis comma 7 c.p. (secondo cui «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà») rispetto alle circostanze aggravanti previste dagli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale.
Art. 590-quater c.p.
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
La ratio della attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7 c.p. – afferma il giudice – consiste nel fatto che «l’autore che ha provocato l’evento morte viene assoggettato ad una pena diminuita, avendo un altro conducente (sia egli il soggetto rimasto ucciso o un terzo) contribuito causalmente alla commissione dell’evento, perché a sua volta colpevole di violazione di norme generiche o specifiche. Si tratta di una diminuente ad effetto speciale che può essere applicata in tutti i casi – che statisticamente si riscontrano nella maggior parte dei sinistri stradali – in cui entrambi i soggetti coinvolti abbiano violato norme generali o speciali e siano dunque «in colpa», anche se in misura sensibilmente differente tra di loro».
Stante il divieto di cui all’art. 590-quater c.p. – si legge nell’ordinanza – «si sottrae al giudice la possibilità di valutare nel caso concreto la prevalenza della diminuente rispetto alle aggravanti» con un conseguente «aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell’imputato: si pensi al caso in cui un soggetto, che si è messo alla guida in stato di ebbrezza, sia coinvolto in un incidente stradale dall’esito mortale e che all’esito del processo si accerti un grado di colpa pari all’1 % in capo all’imputato (poiché per il restante 99% la colpa è dell’altro conducente rimasto ucciso nel sinistro): in un caso siffatto, ad una percentuale minima di colpa corrisponderà una conseguenza del tutto sproporzionata (4 anni di pena minima), non potendo in alcun modo essere valutata la circostanza che la colpa sia minima come prevalente sulla circostanza aggravante dello stato di ubriachezza».
Tale profilo di irragionevolezza – si conclude – «sembra diretta conseguenza del fatto che la norma dell’art. 590-quater del codice penale è l’unica in cui sia previsto il divieto di bilanciamento di circostanze per delitti colposi» e del fatto che «il legislatore sembra aver conferito eccessiva considerazione all’integrazione dell’aggravante dello stato di ebbrezza, senza tenere conto che: a) nel nostro ordinamento la guida in stato di ebbrezza costituisce titolo di reato autonomo ed è punita a titolo contravvenzionale (art. 186 del codice della strada); b) si tratta di circostanza che riguarda la persona del colpevole e non il fatto, tanto che come si è visto non sempre assume valore causale nella determinazione dell’evento».
In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 589-bis comma 7 c.p. rispetto alle circostanze aggravanti previste dagli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale.