ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Costituzione di parte civile tramite sostituto processuale: la parola alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 27 ottobre 2017 (ud. 17 ottobre 2017), n. 49527
Presidente Rotundo, Relatore Tronci

Si segnala l’ordinanza con cui la sesta sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di costituzione di parte civile: «se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine».

Si tratta di una problematica – scrivono i giudici della Cassazione – su cui si registra una netta spaccatura in seno alla giurisprudenza di questa Corte: secondo un primo orientamento, «l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale in quanto la nomina di un sosituto, ex art. 102 c.p.p., non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile», mentre secondo altro indirizzo «la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati».

Alla luce del contrasto giurisprudenziale sul punto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Redazione Giurisprudenza Penale

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